Il decreto per lo sviluppo (d.l. 70/2011) ha riaperto il termine per la rideterminazione del valore fiscale dei titoli, quote o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati di proprietà di persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali (scaduto il 31 ottobre 2010) fissato ora al 30 giugno 2012. Entro tale data deve essere asseverata la perizia e deve essere pagata l'imposta sostitutiva (o almeno la prima rata, in caso di rateazione) per beneficiare della chance di rivalutare le partecipazioni sociali ed affrancare la plusvalenza in caso di futura vendita.
E' cambiata anche la data a cui deve fare riferimento la perizia per stabilire il valore della partecipazione, che è ora fissata al 1 luglio 2011. Ciò significa che può operare la rivalutazione chi è titolare di una partecipazione al primo luglio 2011 e si può tenere conto degli incrementi di valore verificatisi fino a questa data. Una novità importante, introdotta quest’anno, riguarda chi ha già in precedenza rivalutato una partecipazione (al primo gennaio 2002, al primo gennaio 2003, al primo luglio 2003, al primo gennaio 2005, al primo gennaio 2008 o al primo gennaio 2010). Se c’è stato un nuovo incremento di valore, è possibile rivalutarla ancora, e oggi si può detrarre dall'imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l'importo dell'imposta sostitutiva già pagata in precedenza. Fino all’anno scorso, invece, era necessario pagare interamente la nuova imposta, e poi chiedere il rimborso di quanto pagato in precedenza. E’ anche possibile avvalersi operare la rideterminazione del valore della partecipazione al ribasso (se questa ha perso valore dopo la precedente rivalutazione), senza pagare alcuna imposta.
I soggetti che possono rivalutare le partecipazioni sociali sono:
- persone fisiche che detengono partecipazioni sociali non in regime d'impresa
- societa' semplici
- enti non commerciali
Per rideterminare il costo fiscale della partecipazione e' necessario provvedere alla redazione e asseverazione della perizia di stima e procedere al versamento della prima o unica rata dell'imposta sostitutiva che e' pari al 4% per le partecipazioni qualificate e il 2% per le partecipazioni non qualificate; tali aliquote si applicano al valore risultante dalla perizia.
L'imposta sostitutiva può essere pagata anche in 3 rate annuali di pari importo; sulla seconda e terza rata si applica l'ìinteresse al tasso del 3% annuo.
LO STUDIO PUO' CURARE L'INTERA PRATICA DI RIVALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIALI MEDIANTE LA REDAZIONE E L'ASSEVERAZIONE DELLA RELAZIONE DI STIMA DEL PATRIMONIO SOCIALE PROVVEDENDO A TUTTI GLI ADEMPIMENTI E CONSENTENDO UN NOTEVOLE RISPARMIO FISCALE.
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