De Mattia & Palma Commercialisti - News
Iva di gruppo - 15/03/2009
l'agenzia delle entrate con la risoluzione n.51/e/2009 del 25.02.2009 ha stabilito che nell'ambito dell'iva di gruppo, in caso di gruppi di societa' con patrimonio consolidato superiore a 258.228....
il ministro dell'economia tremonti nella conferenza stampa al termine dell'ecofin del 10.03.2009 ha annunciato che l'italia ha ottenuto il via libera dall'ue affinche' l'aliquota agevolata iva al....
il decreto legge 5/2009 (decreto incentivi) ha stabilito un incremento delle sanzioni a carico del contribuente che utilizza indebitamente somme a credito (compensazioni indebite) con il mod. f24....
il decreto incentivi (d.l. 5/2009 del 10 febbraio 2009) agevola le imprese che realizzano operazioni di aggregazione (fusione, scissione, conferimento) mediante il riconoscimento gratuito dei maggiori....
il d.l. 5/2009 (decreto legge incentivi) e' stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale l'11 febbraio; il decreto contiene contributi per circa 2 miliardi di euro per l'acquisto di impianti a ....
in caso di prestiti fruttiferi effettuati dai soci in favore della societa' gli interessi erogati dalla societa' sono soggetti ad una ritenuta, d'acconto o d'imposta, a seconda dei casi. la ritenuta e....
i soci possono finanziare la societa' versando somme di denaro, definibili quale capitale di credito ed allocati al passivo, sub. d 3), dello stato patrimoniale ex art. 2424 c.c.. a tali prestiti....
la risoluzione n.91/e/2006 del 12.07.2006 emanata dall'agenzia delle entrate ha ribadito quanto gia' affermato con la precedente risoluzione n.115/e/2005 del 08.08.2005 in merito alla corretta individ....
la circolare n. 3/e/2009 del 04.02.2009 esamina alcuni casi particolari di acquisto di veicoli provenienti dall'estero. in caso di acquisto di ciclomotori, macchine agricole e macchine operatrici, la....
la circolare n. 3/e/2009 del 04.02.2009, emanata dall'agenzia delle entrate ma elaborata e redatta congiuntamente con il ministero dei trasporti, esamina alcuni casi particolari di immatricolazione ve....
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Rivalutazione quote societa' non quotate: approvato il dl 70/2011 - 08/07/2011

Con l'approvazione al Senato il decreto legge 70/2011 e' stato definitivamente convertito in legge.

Il decreto per lo sviluppo (d.l. 70/2011) ha riaperto il termine per la rideterminazione del valore fiscale dei titoli, quote o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati di proprietà di persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali fissato ora al 30 giugno 2012. Entro tale data deve essere asseverata la perizia e deve essere pagata l'imposta sostitutiva (o almeno la prima rata, in caso di rateazione) per beneficiare della chance di rivalutare le partecipazioni sociali ed affrancare la plusvalenza in caso di futura vendita.

E' cambiata anche la data a cui deve fare riferimento la perizia per stabilire il valore della partecipazione che è ora fissata al 1 luglio 2011.

Ciò significa che può operare la rivalutazione chi è titolare di una partecipazione al primo luglio 2011 e si può tenere conto degli incrementi di valore verificatisi fino a questa data. Una novità importante, introdotta quest’anno, riguarda chi ha già in precedenza rivalutato una partecipazione (al primo gennaio 2002, al primo gennaio 2003, al primo luglio 2003, al primo gennaio 2005, al primo gennaio 2008 o al primo gennaio 2010). Se c’è stato un nuovo incremento di valore, è possibile rivalutarla ancora, e oggi si può detrarre dall'imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l'importo dell'imposta sostitutiva già pagata in precedenza. Fino all’anno scorso, invece, era necessario pagare interamente la nuova imposta, e poi chiedere il rimborso di quanto pagato in precedenza. E’ anche possibile avvalersi operare la rideterminazione del valore della partecipazione al ribasso (se questa ha perso valore dopo la precedente rivalutazione), senza pagare alcuna imposta.

I soggetti che possono rivalutare le partecipazioni sociali sono:

- persone fisiche che detengono partecipazioni sociali non in regime d'impresa

- societa' semplici

- enti non commerciali

Per rideterminare il costo fiscale della partecipazione e' necessario provvedere alla redazione e asseverazione della perizia di stima e procedere al versamento della prima o unica rata dell'imposta sostitutiva che e' pari al 4% per le partecipazioni qualificate e il 2% per le partecipazioni non qualificate; tali aliquote si applicano al valore risultante dalla perizia.

 LO STUDIO PUO' CURARE L'INTERA PRATICA DI RIVALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIALI MEDIANTE LA REDAZIONE E L'ASSEVERAZIONE DELLA RELAZIONE DI STIMA DEL PATRIMONIO SOCIALE PROVVEDENDO A TUTTI GLI ADEMPIMENTI E CONSENTENDO UN NOTEVOLE RISPARMIO FISCALE.

Per un preventivo e/o per l'incarico di consulenza contattaci: segreteria@studiodemattia.com