De Mattia & Palma Commercialisti - News
Iva di gruppo - 15/03/2009
l'agenzia delle entrate con la risoluzione n.51/e/2009 del 25.02.2009 ha stabilito che nell'ambito dell'iva di gruppo, in caso di gruppi di societa' con patrimonio consolidato superiore a 258.228....
il ministro dell'economia tremonti nella conferenza stampa al termine dell'ecofin del 10.03.2009 ha annunciato che l'italia ha ottenuto il via libera dall'ue affinche' l'aliquota agevolata iva al....
il decreto legge 5/2009 (decreto incentivi) ha stabilito un incremento delle sanzioni a carico del contribuente che utilizza indebitamente somme a credito (compensazioni indebite) con il mod. f24....
il decreto incentivi (d.l. 5/2009 del 10 febbraio 2009) agevola le imprese che realizzano operazioni di aggregazione (fusione, scissione, conferimento) mediante il riconoscimento gratuito dei maggiori....
il d.l. 5/2009 (decreto legge incentivi) e' stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale l'11 febbraio; il decreto contiene contributi per circa 2 miliardi di euro per l'acquisto di impianti a ....
in caso di prestiti fruttiferi effettuati dai soci in favore della societa' gli interessi erogati dalla societa' sono soggetti ad una ritenuta, d'acconto o d'imposta, a seconda dei casi. la ritenuta e....
i soci possono finanziare la societa' versando somme di denaro, definibili quale capitale di credito ed allocati al passivo, sub. d 3), dello stato patrimoniale ex art. 2424 c.c.. a tali prestiti....
la risoluzione n.91/e/2006 del 12.07.2006 emanata dall'agenzia delle entrate ha ribadito quanto gia' affermato con la precedente risoluzione n.115/e/2005 del 08.08.2005 in merito alla corretta individ....
la circolare n. 3/e/2009 del 04.02.2009 esamina alcuni casi particolari di acquisto di veicoli provenienti dall'estero. in caso di acquisto di ciclomotori, macchine agricole e macchine operatrici, la....
la circolare n. 3/e/2009 del 04.02.2009, emanata dall'agenzia delle entrate ma elaborata e redatta congiuntamente con il ministero dei trasporti, esamina alcuni casi particolari di immatricolazione ve....
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Partecipazioni non qualificate: affrancamento o rivalutazione? - 17/11/2011

Le recenti manovre estive (decreti legge 70/2011 e 138/2011) offrono una doppia chance di pianificazione fiscale ai possessori di partecipazioni non qualificate che intendono procedere alla cessione della stessa. Essi, per ridurre il carico fiscale derivante dalla realizzazione della plusvalenza da cessione (capital gain), possono optare per:

- l'affrancamento della partecipazione entro il prossimo 31 dicembre 2011

- la rivalutazione della partecipazione entro il 30 giugno 2012

Con la procedura di AFFRANCAMENTO si determina il nuovo valore della partecipazione (non qualificata) al 31/12/2011 e dovra' essere versata, in caso di cessione della partecipazione, un'imposta sostitutiva pari al 12,50% calcolata sulla differenza tra il valore rideterminato e il costo fiscalemente riconosciuto.

Invece, con la procedura di RIVALUTAZIONE si determina il nuovo valore della partecipazione al 01/07/2011 e dovra' essere versata, in caso di cessione della partecipazione, un'imposta sostitutiva pari al 2% calcolata sul valore rideterminato.

In entrambi i casi e' necessaria la redazione di una perizia di stima eseguita da un esperto iscritto all'ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili o all'elenco dei revisori legali.

Assume rilevanza il fatto che se il contribuente sceglie la procedura di AFFRANCAMENTO egli dovra' rideterminare il valore di tutte le partecipazioni possedute mentre se opta per la RIVALUTAZIONE puo' scegliere quale partecipazione rivalutare.

I COSTI DI PERIZIA

In caso di RIVALUTAZIONE se l'incarico di redigere la perizia di stima del patrimonio sociale viene conferito al professionista direttamente dalla societa' il costo della perizia stessa sara' deducibile dalla societa' in 5 quote annuali di pari importo mentre se il committente e' il singolo socio il  costo della perizia incrementa il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione.

La norma che regola la procedura di AFFRANCAMENTO, invece, nulla dice circa la deducibilita' dei costi di perizia. 

In estrema sintesi la procedura di AFFRANCAMENTO conviene se il plusvalore e' inferiore o pari al 20% del costo di acquisto della partecipazione; viceversa, se il plusvalore e' superiore al 20% del costo di acquisto della partecipazione conviene optare per la procedura di RIVALUTAZIONE.

 

LO STUDIO PUO' CURARE L'INTERA PRATICA DI RIVALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIALI MEDIANTE LA REDAZIONE E L'ASSEVERAZIONE DELLA RELAZIONE DI STIMA DEL PATRIMONIO SOCIALE PROVVEDENDO A TUTTI GLI ADEMPIMENTI E CONSENTENDO UN NOTEVOLE RISPARMIO FISCALE.

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