De Mattia & Palma Commercialisti - News
scade il 16 marzo 2011 il termine per il versamento dell’iva dovuta sulla base della dichiarazione iva annuale da presentare in forma autonoma o in unico 2011. soggetti obbligati sono obbligat....
dal 2011 l’istanza per il rimborso iva non si presenta piu' al concessionario con il modello vr ma solo in dichiarazone e per via telematica. con provvedimento del direttore dell’agenzia ....
a partire dal 1 luglio 2011 gli avvisi di accertamento relativi al periodo d'imposta 2007 e successivi non saranno piu' seguiti dalla cartella di pagamento ma saranno titoli immediatamente esecut....
a partire dal 1 gennaio 2011 non e' piu' possibile compensare con altri tributi in f24 eventuali crediti erariali (ad esempio per iva o per imposte sui redditi), quando lo stesso contri....
un provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate datato 30 dicembre 2010 stabilisce che per le attivita' di tutoraggio e accertamento su imprese e grandi contribuenti stranieri, ma ident....
il 29 dicembre 2010 con provvedimento protocollo 2010/188376 l’agenzia delle entrate ha dato attuazione al regime autorizzatorio introdotto dal dl 78/2010 per l’effettuazione delle operazi....
Spesometro - 02/01/2011
dopo il redditometro arriva lo spesometro, vale a dire il nuovo sistema di controllo dell’agenzia delle entrate contro l’evasione fiscale che setaccera’ tutti i pagamenti tra i sogge....
a partire dal 1 febbraio 2011 viene modificata la misura delle sanzioni ridotte previste in caso di utilizzo del ravvedimento operoso. in particolare: - per i versamenti omessi, care....
la legge di stabilita' 2011 ha stabilito che per le cessioni di immobili abitativi da parte di un'impresa di costruzioni (o ristrutturazioni) l’esenzione iva scatta dopo cinque anni da....
confermata anche per il 2011 l’agevolazione prevista per gli interventi diretti al risparmio energetico. con una novita': lo “sconto” in dichiarazione per i lavori effettuati nel 20....
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Partecipazioni non qualificate: affrancamento o rivalutazione? - 17/11/2011

Le recenti manovre estive (decreti legge 70/2011 e 138/2011) offrono una doppia chance di pianificazione fiscale ai possessori di partecipazioni non qualificate che intendono procedere alla cessione della stessa. Essi, per ridurre il carico fiscale derivante dalla realizzazione della plusvalenza da cessione (capital gain), possono optare per:

- l'affrancamento della partecipazione entro il prossimo 31 dicembre 2011

- la rivalutazione della partecipazione entro il 30 giugno 2012

Con la procedura di AFFRANCAMENTO si determina il nuovo valore della partecipazione (non qualificata) al 31/12/2011 e dovra' essere versata, in caso di cessione della partecipazione, un'imposta sostitutiva pari al 12,50% calcolata sulla differenza tra il valore rideterminato e il costo fiscalemente riconosciuto.

Invece, con la procedura di RIVALUTAZIONE si determina il nuovo valore della partecipazione al 01/07/2011 e dovra' essere versata, in caso di cessione della partecipazione, un'imposta sostitutiva pari al 2% calcolata sul valore rideterminato.

In entrambi i casi e' necessaria la redazione di una perizia di stima eseguita da un esperto iscritto all'ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili o all'elenco dei revisori legali.

Assume rilevanza il fatto che se il contribuente sceglie la procedura di AFFRANCAMENTO egli dovra' rideterminare il valore di tutte le partecipazioni possedute mentre se opta per la RIVALUTAZIONE puo' scegliere quale partecipazione rivalutare.

I COSTI DI PERIZIA

In caso di RIVALUTAZIONE se l'incarico di redigere la perizia di stima del patrimonio sociale viene conferito al professionista direttamente dalla societa' il costo della perizia stessa sara' deducibile dalla societa' in 5 quote annuali di pari importo mentre se il committente e' il singolo socio il  costo della perizia incrementa il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione.

La norma che regola la procedura di AFFRANCAMENTO, invece, nulla dice circa la deducibilita' dei costi di perizia. 

In estrema sintesi la procedura di AFFRANCAMENTO conviene se il plusvalore e' inferiore o pari al 20% del costo di acquisto della partecipazione; viceversa, se il plusvalore e' superiore al 20% del costo di acquisto della partecipazione conviene optare per la procedura di RIVALUTAZIONE.

 

LO STUDIO PUO' CURARE L'INTERA PRATICA DI RIVALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIALI MEDIANTE LA REDAZIONE E L'ASSEVERAZIONE DELLA RELAZIONE DI STIMA DEL PATRIMONIO SOCIALE PROVVEDENDO A TUTTI GLI ADEMPIMENTI E CONSENTENDO UN NOTEVOLE RISPARMIO FISCALE.

Per un preventivo e/o per l'incarico di consulenza contattaci: segreteria@studiodemattia.com