Le Spa / Srl che sono state oggetto di misure cautelari e che all'esito del giudizio hanno riacquistato la piena titolarita' dei beni stessi, secondo quanto chiarito dalla Circolare n. 47/E/2011 dell'Agenzia delle Entrate, possono attivare una particolare procedura di rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni ai sensi dell'art. 7, lett. dd)-bis del decreto legge 70/2011.
Si tratta, in pratica, della possibilita' di rivalutare i beni d'impresa in base alle disposizioni della legge 342/2000 e dei decreti attuativi 162/2001 e 86/2002.
Da un punto di vista contabile, il maggior valore determina un incremento di patrimonio nettanoto come saldo attivo di rivalutazione che da un punto di vista fiscale costituisce una riserva di utili in sospensione d'imposta che va mantenuta in bilancio senza possibilita' di affrancamento. In caso di distribuzione ai soci genera materia imponibile in capo alla societa' e dividendo in capo ai soci. Tale riserva potra' essere utilizzata a copertura delle perdite ma dovra' essere ricostituita con gli utili realizzati in esercizi futuri salvo che la riduzione avvenga con delibera assembleare straordinaria.
Da un punto di vista fiscale, la rivalutazione dei terreni sconta l'imposta sostitutiva al 4% mentre si pone il problema della quantificazione dell'imposta sostitutiva da pagare sulla rivalutazione delle partecipazioni detenute in altre societa' posto che in tal caso non vi e' distinzione tra partecipazioni qualificate e non qualificate. Si ritiene, pertanto, che vada assolta l'imposta sostituiva del 4% sul valore delle partecipazioni possedute in altre societa' (di persone o di capitali) rideterminate tramite perizia di stima.
LO STUDIO PUO' CURARE L'INTERA PRATICA DI RIVALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIALI MEDIANTE LA REDAZIONE E L'ASSEVERAZIONE DELLA RELAZIONE DI STIMA DEL PATRIMONIO SOCIALE PROVVEDENDO A TUTTI GLI ADEMPIMENTI E CONSENTENDO UN NOTEVOLE RISPARMIO FISCALE.
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