De Mattia & Palma Commercialisti - News
Iva di gruppo - 15/03/2009
l'agenzia delle entrate con la risoluzione n.51/e/2009 del 25.02.2009 ha stabilito che nell'ambito dell'iva di gruppo, in caso di gruppi di societa' con patrimonio consolidato superiore a 258.228....
il ministro dell'economia tremonti nella conferenza stampa al termine dell'ecofin del 10.03.2009 ha annunciato che l'italia ha ottenuto il via libera dall'ue affinche' l'aliquota agevolata iva al....
il decreto legge 5/2009 (decreto incentivi) ha stabilito un incremento delle sanzioni a carico del contribuente che utilizza indebitamente somme a credito (compensazioni indebite) con il mod. f24....
il decreto incentivi (d.l. 5/2009 del 10 febbraio 2009) agevola le imprese che realizzano operazioni di aggregazione (fusione, scissione, conferimento) mediante il riconoscimento gratuito dei maggiori....
il d.l. 5/2009 (decreto legge incentivi) e' stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale l'11 febbraio; il decreto contiene contributi per circa 2 miliardi di euro per l'acquisto di impianti a ....
in caso di prestiti fruttiferi effettuati dai soci in favore della societa' gli interessi erogati dalla societa' sono soggetti ad una ritenuta, d'acconto o d'imposta, a seconda dei casi. la ritenuta e....
i soci possono finanziare la societa' versando somme di denaro, definibili quale capitale di credito ed allocati al passivo, sub. d 3), dello stato patrimoniale ex art. 2424 c.c.. a tali prestiti....
la risoluzione n.91/e/2006 del 12.07.2006 emanata dall'agenzia delle entrate ha ribadito quanto gia' affermato con la precedente risoluzione n.115/e/2005 del 08.08.2005 in merito alla corretta individ....
la circolare n. 3/e/2009 del 04.02.2009 esamina alcuni casi particolari di acquisto di veicoli provenienti dall'estero. in caso di acquisto di ciclomotori, macchine agricole e macchine operatrici, la....
la circolare n. 3/e/2009 del 04.02.2009, emanata dall'agenzia delle entrate ma elaborata e redatta congiuntamente con il ministero dei trasporti, esamina alcuni casi particolari di immatricolazione ve....
De Mattia & Palma Commercialisti - News
Studio De Mattia
Via Misericordia 21 - 83029 - Solofra (AV)
Corso Europa 17|F - 83100 - Avellino
Tel. + 39 0825 1918295
Fax +39 089 8424464
Email : segreteria@studiodemattia.com
home > News > Novita' in materia di prelevamento e versamento in conto corrente
Novita' in materia di prelevamento e versamento in conto corrente - 30/01/2012

A seguito dell’emanazione da parte del Ministero dell’Economia e Finanze (Mef) della Circolare n.2 del 16/01/2012, si chiarisce un aspetto critico della normativa relativa al trasferimento di denaro contante per importi superiori ad € 1.000,00 che impatta sulla dinamica quotidiana dei movimenti finanziari effettuati tramite intermediari finanziari (banche, poste, ecc.).

Uno degli aspetti più importanti della citata Circolare del Mef riguarda i prelevamenti e i versamenti bancari effettuati dai correntisti in misura superiore ad € 1.000,00 a fronte dei quali si è riscontrato un comportamento non corretto da parte di alcune banche; infatti, nonostante il tenore letterale dell’art.49 D.Lgs. 231/2007 e le chiari indicazioni già precedentemente fornite dalla Circolare del 04/11/2011 del Ministero del Tesoro che aveva descritto come corretti tali comportamenti, alcune banche non si sono adeguate ed hanno posto vincoli al prelevamento di denaro contante oltre soglia continuando a chiedere informazioni ai correntisti circa l’utilizzo del denaro prelevato, senza che, però, ciò rientrasse tra le finalità della normativa.
Si ricorda che la normativa pone vincoli e sanzioni al trasferimento di denaro contante e non, quindi, ai versamenti e prelevamenti effettuati tramite intermediari finanziari (banche, poste, ecc.); in pratica, a seguito di prelevamento il correntista continua ad avere la disponibilità del proprio denaro anziché in forma di deposito bancario o postale ma in forma liquida nelle proprie mani.
La Circolare n.2 dd. 16/01/2012 del Mef chiarisce che versamenti e prelevamenti oltre € 1.000,00 non costituiscono in automatico una violazione della legge pur continuando a sussistere per gli intermediari finanziari l’obbligo di identificare il cliente e, per finalità di supporto all’attività di prevenzione di fenomeni di evasione fiscale - a partire dal 1° gennaio 2012 - di comunicare all’Amministrazione Finanziaria i singoli movimenti riferiti a rapporti bancari e l’ammontare delle operazioni fuori conto.
 
Caso pratico
La soluzione
Prelevamento da conto corrente: il cliente si reca in banca per prelevare € 6.000,00 e riceve il rifiuto da parte della banca.
Il comportamento della banca non è corretto in quanto la normativa prevede limitazioni al trasferimento di denaro contante oltre soglia ma non impedisce operazioni da parte del correntista.
La banca deve provvedere al pagamento delle somme richieste.
Versamento in conto corrente: il cliente versa in conto corrente € 25.000 e la banca gli comunica che effettuerà la segnalazione per operazione sospetta.
La banca non deve operare alcuna segnalazione per operazione sospetta; essa scatta solo quando la banca ritiene fondatamente che l’operazione sia stata compiuta al fine di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo.
Operazione occasionale di trasferimento di un assegno circolare di € 18.000 a lui intestato in denaro contante.
La banca deve procedere all’operazione e provvedere solo all’annotazione dell’operazione sull’archivio unico informatico.
Operazione frazionata: un cliente nel giro di 8 giorni versa sul conto corrente importi inferiori ad € 1.000,00 per una somma complessiva di € 12.000,00.
La banca, collegando le operazioni, deve provvedere all’annotazione dell’operazione sull’archivio unico informatico mentre per quanto riguarda la segnalazione dovrà provvedere solo se ritiene fondatamente che l’operazione sia stata compiuta al fine di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo.