De Mattia & Palma Commercialisti - News
scade il 16 marzo 2011 il termine per il versamento dell’iva dovuta sulla base della dichiarazione iva annuale da presentare in forma autonoma o in unico 2011. soggetti obbligati sono obbligat....
dal 2011 l’istanza per il rimborso iva non si presenta piu' al concessionario con il modello vr ma solo in dichiarazone e per via telematica. con provvedimento del direttore dell’agenzia ....
a partire dal 1 luglio 2011 gli avvisi di accertamento relativi al periodo d'imposta 2007 e successivi non saranno piu' seguiti dalla cartella di pagamento ma saranno titoli immediatamente esecut....
a partire dal 1 gennaio 2011 non e' piu' possibile compensare con altri tributi in f24 eventuali crediti erariali (ad esempio per iva o per imposte sui redditi), quando lo stesso contri....
un provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate datato 30 dicembre 2010 stabilisce che per le attivita' di tutoraggio e accertamento su imprese e grandi contribuenti stranieri, ma ident....
il 29 dicembre 2010 con provvedimento protocollo 2010/188376 l’agenzia delle entrate ha dato attuazione al regime autorizzatorio introdotto dal dl 78/2010 per l’effettuazione delle operazi....
Spesometro - 02/01/2011
dopo il redditometro arriva lo spesometro, vale a dire il nuovo sistema di controllo dell’agenzia delle entrate contro l’evasione fiscale che setaccera’ tutti i pagamenti tra i sogge....
a partire dal 1 febbraio 2011 viene modificata la misura delle sanzioni ridotte previste in caso di utilizzo del ravvedimento operoso. in particolare: - per i versamenti omessi, care....
la legge di stabilita' 2011 ha stabilito che per le cessioni di immobili abitativi da parte di un'impresa di costruzioni (o ristrutturazioni) l’esenzione iva scatta dopo cinque anni da....
confermata anche per il 2011 l’agevolazione prevista per gli interventi diretti al risparmio energetico. con una novita': lo “sconto” in dichiarazione per i lavori effettuati nel 20....
De Mattia & Palma Commercialisti - News
Studio De Mattia
Via Misericordia 21 - 83029 - Solofra (AV)
Corso Europa 17|F - 83100 - Avellino
Tel. + 39 0825 1918295
Fax +39 089 8424464
Email : segreteria@studiodemattia.com
home > News > Novita' in materia di prelevamento e versamento in conto corrente
Novita' in materia di prelevamento e versamento in conto corrente - 30/01/2012

A seguito dell’emanazione da parte del Ministero dell’Economia e Finanze (Mef) della Circolare n.2 del 16/01/2012, si chiarisce un aspetto critico della normativa relativa al trasferimento di denaro contante per importi superiori ad € 1.000,00 che impatta sulla dinamica quotidiana dei movimenti finanziari effettuati tramite intermediari finanziari (banche, poste, ecc.).

Uno degli aspetti più importanti della citata Circolare del Mef riguarda i prelevamenti e i versamenti bancari effettuati dai correntisti in misura superiore ad € 1.000,00 a fronte dei quali si è riscontrato un comportamento non corretto da parte di alcune banche; infatti, nonostante il tenore letterale dell’art.49 D.Lgs. 231/2007 e le chiari indicazioni già precedentemente fornite dalla Circolare del 04/11/2011 del Ministero del Tesoro che aveva descritto come corretti tali comportamenti, alcune banche non si sono adeguate ed hanno posto vincoli al prelevamento di denaro contante oltre soglia continuando a chiedere informazioni ai correntisti circa l’utilizzo del denaro prelevato, senza che, però, ciò rientrasse tra le finalità della normativa.
Si ricorda che la normativa pone vincoli e sanzioni al trasferimento di denaro contante e non, quindi, ai versamenti e prelevamenti effettuati tramite intermediari finanziari (banche, poste, ecc.); in pratica, a seguito di prelevamento il correntista continua ad avere la disponibilità del proprio denaro anziché in forma di deposito bancario o postale ma in forma liquida nelle proprie mani.
La Circolare n.2 dd. 16/01/2012 del Mef chiarisce che versamenti e prelevamenti oltre € 1.000,00 non costituiscono in automatico una violazione della legge pur continuando a sussistere per gli intermediari finanziari l’obbligo di identificare il cliente e, per finalità di supporto all’attività di prevenzione di fenomeni di evasione fiscale - a partire dal 1° gennaio 2012 - di comunicare all’Amministrazione Finanziaria i singoli movimenti riferiti a rapporti bancari e l’ammontare delle operazioni fuori conto.
 
Caso pratico
La soluzione
Prelevamento da conto corrente: il cliente si reca in banca per prelevare € 6.000,00 e riceve il rifiuto da parte della banca.
Il comportamento della banca non è corretto in quanto la normativa prevede limitazioni al trasferimento di denaro contante oltre soglia ma non impedisce operazioni da parte del correntista.
La banca deve provvedere al pagamento delle somme richieste.
Versamento in conto corrente: il cliente versa in conto corrente € 25.000 e la banca gli comunica che effettuerà la segnalazione per operazione sospetta.
La banca non deve operare alcuna segnalazione per operazione sospetta; essa scatta solo quando la banca ritiene fondatamente che l’operazione sia stata compiuta al fine di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo.
Operazione occasionale di trasferimento di un assegno circolare di € 18.000 a lui intestato in denaro contante.
La banca deve procedere all’operazione e provvedere solo all’annotazione dell’operazione sull’archivio unico informatico.
Operazione frazionata: un cliente nel giro di 8 giorni versa sul conto corrente importi inferiori ad € 1.000,00 per una somma complessiva di € 12.000,00.
La banca, collegando le operazioni, deve provvedere all’annotazione dell’operazione sull’archivio unico informatico mentre per quanto riguarda la segnalazione dovrà provvedere solo se ritiene fondatamente che l’operazione sia stata compiuta al fine di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo.