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Le nuove Srl: Srls e Srlcr - 10/10/2012

Le recenti e numerose innovazioni legislative volte a dare impulso alla stagnante economia italiana hanno introdotto importanti modificate al Libro V Capo VII del Codice Civile in base alle quali è possibile scegliere tra ben tre tipi di società a responsabilità limitata, la Srl tradizionale con un capitale minimo di 10.000 euro, la Srl semplificata destinata a imprenditori under 35 e la Srl a capitale ridotto aperta anche agli over 35enni. Queste ultime due possono essere costituite anche con un solo euro di capitale sociale.

Tralasciando la Srl tradizionale che continua ad essere disciplinata secondo le vecchie norme, di seguito vengono esplicitate le caratteristiche dei nuovi modelli di srl, evidenziando in particolare analogie e differenze.

Le nuove Srl a un euro: le norme

La società a responsabilità limitata semplificata (Srls) è stata introdotta dal decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n. 27 (l’articolo 3 introduce un apposito articolo del codice civile, il 2463-bis) e dal 29/08/2012, data in cui è stato reso pubblico il modello standard di statuto societario è possibile costituirla in base al decreto ministeriale 23 giugno 2012, n. 138 (dicastero della Giustizia con l’Economia e lo Sviluppo Economico).

La società a responsabilità limitata a capitale ridotto (Srlcr) è stata invece introdotta dal Dl 22 giugno 2012, n. 83, convertito con la legge 7 agosto 2012, n. 134 (articolo 44).

Srls e Srlcr: analogie

  • capitale da un euro a 9.999 euro
  • partecipate da una o più persone fisiche ma non da persone giuridiche
  • il capitale sociale deve essere sottoscritto e interamente versato all’atto della costituzione
  • nell’atto costitutivo, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione telematica ad accesso pubblico bisogna sempre specificare la denominazione sociale “società a responsabilità limitata semplificata” oppure “società a responsabilità limitata a capitale ridotto“, l’ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l’ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta.

Srls e Srlcr: differenze

Età

Nella srls non possono esserci soci con più di 35 anni compiuti, nel qual caso scatta l’esclusione o la trasformazione della società (per esempio in una srl a capitale ridotto o in una normale srl), inoltre è vietato cedere quote a soci che non hanno il requisito di età, pena la nullità dell’atto mentre nella srlcr possono coesistere soci con età differenti.

L’atto costitutivo nella srls deve corrispondere, integralmente e senza modifiche, al modello standard pubblicato con DM 23/06/2012 mentre nella srlcr basta che contenga i seguenti elementi (elencati dall’art 2563 bis del codice civile):

  • Cognome, nome, data e luogo di nascita, domicilio, cittadinanza di ciascun socio.
  • Denominazione sociale con indicazione di società a responsabilità limitata semplificata e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie.
  • Ammontare del capitale sociale, sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve essere in denaro e versato all’organo amministrativo.
  • Attività che costituisce l’oggetto sociale.
  • Quota di partecipazione di ciascun socio.
  • Norme relative al funzionamento della società, l’amministrazione, la rappresentanza.
  • Le persone cui è affidata l’amministrazione e l’eventuale soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti.
  • Luogo e data di sottoscrizione.
  • Amministratori.

Spese di apertura Per costituire la srls non si pagano imposte di bollo, diritti di segreteria e onorario notarile; in pratica il costo di costituzione di una Srls è di 168 euro di imposta di registro più le spese di iscrizione al Registro delle imprese mentre non sono previste esenzioni per la Srlcr; l’unica agevolazione prevista ma non ancora operativa in quanto manca il provvedimento attuativo, riguarda il limite massimo di rimborso spese che il notaio può chiedere per le srl di soci con più di 35 anni che dovrà essere emanato dal ministero della Giustizia. Gli amministratori. Nella Srls è obbligatorio che l’organo amministrativo (sia esso costituito da un cda o da un amministratore unico) sia formato da soci; nella Srlcr, invece l’amministrazione della società può essere affidata a una o più persone fisiche anche diverse dai soci. L’accesso al credito Uno dei principali problemi che gli esperti indicano in relazione alle Srl a un euro è l’accesso al credito in quanto è difficile ipotizzare che le banche concedano finanziamenti ad aziende con requisiti di capitale minimi. Per gli imprenditori under 35, però, potrebbe esserci in vista la possibilità di ottenere credito a condizioni agevolate. Lo prevede il comma 4 bis dell’articolo 44 della legge 7 agosto 2012, n.134, secondo cui il ministero dell’Economia si impegna a promuovere un accordo con l’Abi, associazione banche italiane, «per fornire credito a condizioni agevolate ai giovani di età inferiore a 35 anni che intraprendono attività imprenditoriale attraverso la costituzione di una società a responsabilità limitata a capitale ridotto».