De Mattia & Palma Commercialisti - News
Iva di gruppo - 15/03/2009
l'agenzia delle entrate con la risoluzione n.51/e/2009 del 25.02.2009 ha stabilito che nell'ambito dell'iva di gruppo, in caso di gruppi di societa' con patrimonio consolidato superiore a 258.228....
il ministro dell'economia tremonti nella conferenza stampa al termine dell'ecofin del 10.03.2009 ha annunciato che l'italia ha ottenuto il via libera dall'ue affinche' l'aliquota agevolata iva al....
il decreto legge 5/2009 (decreto incentivi) ha stabilito un incremento delle sanzioni a carico del contribuente che utilizza indebitamente somme a credito (compensazioni indebite) con il mod. f24....
il decreto incentivi (d.l. 5/2009 del 10 febbraio 2009) agevola le imprese che realizzano operazioni di aggregazione (fusione, scissione, conferimento) mediante il riconoscimento gratuito dei maggiori....
il d.l. 5/2009 (decreto legge incentivi) e' stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale l'11 febbraio; il decreto contiene contributi per circa 2 miliardi di euro per l'acquisto di impianti a ....
in caso di prestiti fruttiferi effettuati dai soci in favore della societa' gli interessi erogati dalla societa' sono soggetti ad una ritenuta, d'acconto o d'imposta, a seconda dei casi. la ritenuta e....
i soci possono finanziare la societa' versando somme di denaro, definibili quale capitale di credito ed allocati al passivo, sub. d 3), dello stato patrimoniale ex art. 2424 c.c.. a tali prestiti....
la risoluzione n.91/e/2006 del 12.07.2006 emanata dall'agenzia delle entrate ha ribadito quanto gia' affermato con la precedente risoluzione n.115/e/2005 del 08.08.2005 in merito alla corretta individ....
la circolare n. 3/e/2009 del 04.02.2009 esamina alcuni casi particolari di acquisto di veicoli provenienti dall'estero. in caso di acquisto di ciclomotori, macchine agricole e macchine operatrici, la....
la circolare n. 3/e/2009 del 04.02.2009, emanata dall'agenzia delle entrate ma elaborata e redatta congiuntamente con il ministero dei trasporti, esamina alcuni casi particolari di immatricolazione ve....
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Novita' in materia di Iva per cassa - 10/10/2012

La facolta' per imprese e professionisti di finanziarie temporaneamente le proprie attività attraverso il differimento del pagamento dell’Iva addebitata ai clienti è stata introdotta nell’ordinamento tributario nazionale con il D.L. 185/2008 convertito nella L. 2/2009.

Con la conversione in legge del 83/2012 (c.d. Decreto Sviluppo) è stata introdotto l’art. 32-bis al d.p.r. 633/72 (Testo Unico Iva) e parzialmente modificata la disciplina dell’Iva per cassa.

In primis è stata aumentata la soglia di fatturato per accedere al regime; il d.l. 185/2008 aveva fissato a 200 mila euro il limite di volume d’affari entro il quale l’imposta diventa esigibile al momento dell’incasso dei corrispettivi da parte dei clienti mentre il d.l. 83/2012 ha ampliato la platea dei contribuenti che possono esercitare l’opzione innalzando  fino a 2 milioni di euro il limite di volume d’affari.

Restano, tuttavia, esclusi i soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell’imposta quali, ad esempio, i commercianti di tabacchi, gli operatori del settore editoriale e di telefonia, coloro che svolgono attività di agriturismo e di agenzia viaggi, i rivenditori di beni usati, d’arte e di antiquariato, e chi realizza operazioni in reverse charge e, a nostro avviso, le imprese del commercio al dettaglio che solitamente incassano i corrispettivi al momento dell’emissione dello scontrino fiscale o della fattura.

 

Dalla data in cui diventerà applicabile la disposizione dell’art. 32-bis, ossia dall’emanazione del decreto attuativo (prevista entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, presumibilmente entro l’11 ottobre 2012), sarà abrogato l’art. 7 del D.L. 185/2008, che disciplina l’attuale regime.

 

Altra novità importante ai fini pratici per l’opzione di applicazione del meccanismo di liquidazione dell’Iva per cassa riguarda il riferimento normativo da indicare sulle fatture emesse che dovrà essere (“operazione soggetta al regime di cui all’art. 32-bis del D.L. n.83/12”).