De Mattia & Palma Commercialisti - News
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dal 2011 l’istanza per il rimborso iva non si presenta piu' al concessionario con il modello vr ma solo in dichiarazone e per via telematica. con provvedimento del direttore dell’agenzia ....
a partire dal 1 luglio 2011 gli avvisi di accertamento relativi al periodo d'imposta 2007 e successivi non saranno piu' seguiti dalla cartella di pagamento ma saranno titoli immediatamente esecut....
a partire dal 1 gennaio 2011 non e' piu' possibile compensare con altri tributi in f24 eventuali crediti erariali (ad esempio per iva o per imposte sui redditi), quando lo stesso contri....
un provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate datato 30 dicembre 2010 stabilisce che per le attivita' di tutoraggio e accertamento su imprese e grandi contribuenti stranieri, ma ident....
il 29 dicembre 2010 con provvedimento protocollo 2010/188376 l’agenzia delle entrate ha dato attuazione al regime autorizzatorio introdotto dal dl 78/2010 per l’effettuazione delle operazi....
Spesometro - 02/01/2011
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Novita' in materia di Iva per cassa - 10/10/2012

La facolta' per imprese e professionisti di finanziarie temporaneamente le proprie attività attraverso il differimento del pagamento dell’Iva addebitata ai clienti è stata introdotta nell’ordinamento tributario nazionale con il D.L. 185/2008 convertito nella L. 2/2009.

Con la conversione in legge del 83/2012 (c.d. Decreto Sviluppo) è stata introdotto l’art. 32-bis al d.p.r. 633/72 (Testo Unico Iva) e parzialmente modificata la disciplina dell’Iva per cassa.

In primis è stata aumentata la soglia di fatturato per accedere al regime; il d.l. 185/2008 aveva fissato a 200 mila euro il limite di volume d’affari entro il quale l’imposta diventa esigibile al momento dell’incasso dei corrispettivi da parte dei clienti mentre il d.l. 83/2012 ha ampliato la platea dei contribuenti che possono esercitare l’opzione innalzando  fino a 2 milioni di euro il limite di volume d’affari.

Restano, tuttavia, esclusi i soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell’imposta quali, ad esempio, i commercianti di tabacchi, gli operatori del settore editoriale e di telefonia, coloro che svolgono attività di agriturismo e di agenzia viaggi, i rivenditori di beni usati, d’arte e di antiquariato, e chi realizza operazioni in reverse charge e, a nostro avviso, le imprese del commercio al dettaglio che solitamente incassano i corrispettivi al momento dell’emissione dello scontrino fiscale o della fattura.

 

Dalla data in cui diventerà applicabile la disposizione dell’art. 32-bis, ossia dall’emanazione del decreto attuativo (prevista entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, presumibilmente entro l’11 ottobre 2012), sarà abrogato l’art. 7 del D.L. 185/2008, che disciplina l’attuale regime.

 

Altra novità importante ai fini pratici per l’opzione di applicazione del meccanismo di liquidazione dell’Iva per cassa riguarda il riferimento normativo da indicare sulle fatture emesse che dovrà essere (“operazione soggetta al regime di cui all’art. 32-bis del D.L. n.83/12”).