De Mattia & Palma Commercialisti - News
Iva di gruppo - 15/03/2009
l'agenzia delle entrate con la risoluzione n.51/e/2009 del 25.02.2009 ha stabilito che nell'ambito dell'iva di gruppo, in caso di gruppi di societa' con patrimonio consolidato superiore a 258.228....
il ministro dell'economia tremonti nella conferenza stampa al termine dell'ecofin del 10.03.2009 ha annunciato che l'italia ha ottenuto il via libera dall'ue affinche' l'aliquota agevolata iva al....
il decreto legge 5/2009 (decreto incentivi) ha stabilito un incremento delle sanzioni a carico del contribuente che utilizza indebitamente somme a credito (compensazioni indebite) con il mod. f24....
il decreto incentivi (d.l. 5/2009 del 10 febbraio 2009) agevola le imprese che realizzano operazioni di aggregazione (fusione, scissione, conferimento) mediante il riconoscimento gratuito dei maggiori....
il d.l. 5/2009 (decreto legge incentivi) e' stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale l'11 febbraio; il decreto contiene contributi per circa 2 miliardi di euro per l'acquisto di impianti a ....
in caso di prestiti fruttiferi effettuati dai soci in favore della societa' gli interessi erogati dalla societa' sono soggetti ad una ritenuta, d'acconto o d'imposta, a seconda dei casi. la ritenuta e....
i soci possono finanziare la societa' versando somme di denaro, definibili quale capitale di credito ed allocati al passivo, sub. d 3), dello stato patrimoniale ex art. 2424 c.c.. a tali prestiti....
la risoluzione n.91/e/2006 del 12.07.2006 emanata dall'agenzia delle entrate ha ribadito quanto gia' affermato con la precedente risoluzione n.115/e/2005 del 08.08.2005 in merito alla corretta individ....
la circolare n. 3/e/2009 del 04.02.2009 esamina alcuni casi particolari di acquisto di veicoli provenienti dall'estero. in caso di acquisto di ciclomotori, macchine agricole e macchine operatrici, la....
la circolare n. 3/e/2009 del 04.02.2009, emanata dall'agenzia delle entrate ma elaborata e redatta congiuntamente con il ministero dei trasporti, esamina alcuni casi particolari di immatricolazione ve....
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Rivalutazione quote sociali: convenienza del Trust rispetto alla successione - 25/03/2013

La recente Legge di stabilita' in vigore dal 1 gennaio 2013, tra l'atro ha riproposto la rivalutazione fiscale dei titoli, quote o diritti non negoziati nei mercati regolamentati di proprietà di persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia, riaprendo il termine al 30 giugno 2013.

In particolare, il provvedimento normativo permette ai summenzionati soggetti di rivalutare il costo o il valore d’acquisto delle partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto alla data del 1° gennaio 2013, affrancando (anche solo parzialmente) le plusvalenze conseguite (ex art. 67 TUIR), quando le partecipazioni vengano cedute a titolo oneroso, mediante il versamento, entro il 30 giugno 2013, di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 4% per le partecipazioni qualificate (che rappresentano una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 20%, ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 25%, ex art. 67, comma 1, lettera c) TUIR) e al 2% per le partecipazioni non qualificate (ex art. 67, comma 1, lettera c-bis) TUIR).

La rivalutazione è subordinata alla redazione di una perizia giurata di stima, redatta da soggetti iscritti all’Albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell’elenco dei revisori contabili, i quali dovranno asseverare la perizia entro il 30 giugno 2013, in concomitanza con la scadenza per il versamento dell’imposta sostitutiva o della prima rata della stessa.

Inoltre, diversamente da quanto previsto in passato, il decreto offre la possibilità di compensare l’imposta sostitutiva pagata in una  eventuale precedente rivalutazione. In questo modo, i soggetti che si avvalgono della rideterminazione dei valori di acquisto di  partecipazione non negoziate nei mercati regolamentati ,qualora abbiano già  effettuato  una precedente rideterminazione del valore  delle stesse, possono detrarre dall’imposta sostitutiva dovuta per la  nuova  rivalutazione l’importo relativo all’imposta sostitutiva già versata.

Per effetto della rivalutazione, le plusvalenze derivanti dagli atti di cessione a titolo oneroso delle partecipazioni sono computate assumendo il valore rideterminato nella relazione di stima, il quale si sostituisce all’originario costo fiscale.

La circolare n.10/E/2006 ha chiarito, al riguardo, che il valore di perizia “non può essere ulteriormente incrementato degli oneri inerenti e, quindi, neanche dell’eventuale imposta di successione e donazione” (ad eccezione del costo sostenuto dal contribuente per la redazione della relazione di stima).

In relazione alle partecipazioni cadute in successione dal 3 ottobre 2006, per effetto della reintroduzione dell’imposta di successione, non è più consentito all’erede di assumere quale costo fiscale della partecipazione il costo rivalutato dal de cuius, dovendo essere assunto il valore delle partecipazioni indicato nella dichiarazione di successione, eventualmente rettificato dall’Ufficio. Attualmente, quindi, in caso di successione il valore affrancato non rileva (infatti, il valore risultante dalla rivalutazione eseguita dal de cuius può essere utilizzato solo con riferimento alle partecipazioni pervenute per successione nel periodo in cui tale imposta era abolita, ossia in relazione alle successioni apertesi dal 25 ottobre 2001 al 2 ottobre 2006).

Diverso è per le partecipazioni pervenute per donazione (ovvero per un diverso atto atto di liberalità, ad esempio attraverso l’istituzione di un trust), ai sensi dell’art. 68, comma 6, del T.U.I.R., il costo fiscalmente riconosciuto è sempre quello rilevante in capo al donante. Pertanto, se quest’ultimo ha rideterminato il costo fiscale della partecipazione donata, il nuovo valore si trasferisce direttamente al donatario.

 

LO STUDIO DE MATTIA PUO' CURARE LA TUA PRATICA DI RIVALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIALI MEDIANTE LA REDAZIONE E L'ASSEVERAZIONE DELLA RELAZIONE DI STIMA DEL PATRIMONIO SOCIALE.

 

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