De Mattia & Palma Commercialisti - News
scade il 16 marzo 2011 il termine per il versamento dell’iva dovuta sulla base della dichiarazione iva annuale da presentare in forma autonoma o in unico 2011. soggetti obbligati sono obbligat....
dal 2011 l’istanza per il rimborso iva non si presenta piu' al concessionario con il modello vr ma solo in dichiarazone e per via telematica. con provvedimento del direttore dell’agenzia ....
a partire dal 1 luglio 2011 gli avvisi di accertamento relativi al periodo d'imposta 2007 e successivi non saranno piu' seguiti dalla cartella di pagamento ma saranno titoli immediatamente esecut....
a partire dal 1 gennaio 2011 non e' piu' possibile compensare con altri tributi in f24 eventuali crediti erariali (ad esempio per iva o per imposte sui redditi), quando lo stesso contri....
un provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate datato 30 dicembre 2010 stabilisce che per le attivita' di tutoraggio e accertamento su imprese e grandi contribuenti stranieri, ma ident....
il 29 dicembre 2010 con provvedimento protocollo 2010/188376 l’agenzia delle entrate ha dato attuazione al regime autorizzatorio introdotto dal dl 78/2010 per l’effettuazione delle operazi....
Spesometro - 02/01/2011
dopo il redditometro arriva lo spesometro, vale a dire il nuovo sistema di controllo dell’agenzia delle entrate contro l’evasione fiscale che setaccera’ tutti i pagamenti tra i sogge....
a partire dal 1 febbraio 2011 viene modificata la misura delle sanzioni ridotte previste in caso di utilizzo del ravvedimento operoso. in particolare: - per i versamenti omessi, care....
la legge di stabilita' 2011 ha stabilito che per le cessioni di immobili abitativi da parte di un'impresa di costruzioni (o ristrutturazioni) l’esenzione iva scatta dopo cinque anni da....
confermata anche per il 2011 l’agevolazione prevista per gli interventi diretti al risparmio energetico. con una novita': lo “sconto” in dichiarazione per i lavori effettuati nel 20....
De Mattia & Palma Commercialisti - News
Studio De Mattia
Via Misericordia 21 - 83029 - Solofra (AV)
Corso Europa 17|F - 83100 - Avellino
Tel. + 39 0825 1918295
Fax +39 089 8424464
Email : segreteria@studiodemattia.com
home > News > Rivalutazione quote sociali: convenienza del Trust rispetto alla successione
Rivalutazione quote sociali: convenienza del Trust rispetto alla successione - 25/03/2013

La recente Legge di stabilita' in vigore dal 1 gennaio 2013, tra l'atro ha riproposto la rivalutazione fiscale dei titoli, quote o diritti non negoziati nei mercati regolamentati di proprietà di persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia, riaprendo il termine al 30 giugno 2013.

In particolare, il provvedimento normativo permette ai summenzionati soggetti di rivalutare il costo o il valore d’acquisto delle partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto alla data del 1° gennaio 2013, affrancando (anche solo parzialmente) le plusvalenze conseguite (ex art. 67 TUIR), quando le partecipazioni vengano cedute a titolo oneroso, mediante il versamento, entro il 30 giugno 2013, di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 4% per le partecipazioni qualificate (che rappresentano una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 20%, ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 25%, ex art. 67, comma 1, lettera c) TUIR) e al 2% per le partecipazioni non qualificate (ex art. 67, comma 1, lettera c-bis) TUIR).

La rivalutazione è subordinata alla redazione di una perizia giurata di stima, redatta da soggetti iscritti all’Albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell’elenco dei revisori contabili, i quali dovranno asseverare la perizia entro il 30 giugno 2013, in concomitanza con la scadenza per il versamento dell’imposta sostitutiva o della prima rata della stessa.

Inoltre, diversamente da quanto previsto in passato, il decreto offre la possibilità di compensare l’imposta sostitutiva pagata in una  eventuale precedente rivalutazione. In questo modo, i soggetti che si avvalgono della rideterminazione dei valori di acquisto di  partecipazione non negoziate nei mercati regolamentati ,qualora abbiano già  effettuato  una precedente rideterminazione del valore  delle stesse, possono detrarre dall’imposta sostitutiva dovuta per la  nuova  rivalutazione l’importo relativo all’imposta sostitutiva già versata.

Per effetto della rivalutazione, le plusvalenze derivanti dagli atti di cessione a titolo oneroso delle partecipazioni sono computate assumendo il valore rideterminato nella relazione di stima, il quale si sostituisce all’originario costo fiscale.

La circolare n.10/E/2006 ha chiarito, al riguardo, che il valore di perizia “non può essere ulteriormente incrementato degli oneri inerenti e, quindi, neanche dell’eventuale imposta di successione e donazione” (ad eccezione del costo sostenuto dal contribuente per la redazione della relazione di stima).

In relazione alle partecipazioni cadute in successione dal 3 ottobre 2006, per effetto della reintroduzione dell’imposta di successione, non è più consentito all’erede di assumere quale costo fiscale della partecipazione il costo rivalutato dal de cuius, dovendo essere assunto il valore delle partecipazioni indicato nella dichiarazione di successione, eventualmente rettificato dall’Ufficio. Attualmente, quindi, in caso di successione il valore affrancato non rileva (infatti, il valore risultante dalla rivalutazione eseguita dal de cuius può essere utilizzato solo con riferimento alle partecipazioni pervenute per successione nel periodo in cui tale imposta era abolita, ossia in relazione alle successioni apertesi dal 25 ottobre 2001 al 2 ottobre 2006).

Diverso è per le partecipazioni pervenute per donazione (ovvero per un diverso atto atto di liberalità, ad esempio attraverso l’istituzione di un trust), ai sensi dell’art. 68, comma 6, del T.U.I.R., il costo fiscalmente riconosciuto è sempre quello rilevante in capo al donante. Pertanto, se quest’ultimo ha rideterminato il costo fiscale della partecipazione donata, il nuovo valore si trasferisce direttamente al donatario.

 

LO STUDIO DE MATTIA PUO' CURARE LA TUA PRATICA DI RIVALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIALI MEDIANTE LA REDAZIONE E L'ASSEVERAZIONE DELLA RELAZIONE DI STIMA DEL PATRIMONIO SOCIALE.

 

Per maggiori informazioni o per un preventivo della consulenza puoi contattare lo studio dall'area Consulenza on line o inviarci una mail all'indirizzo info@studiodemattia.com