De Mattia & Palma Commercialisti - News
l’imprenditore che attraversa una fase di crisi e che per dimensioni aziendali è fallibile in base all'art. 1 della legge fallimentare puo' risolvere la crisi della sua imp....
la revisione contabile (obbligatoria o volontaria) del bilancio oltre a rispondere ad obblighi di legge, consente alle aziende di raggiungere anche altri importanti obiettivi, quali: anali....
la legge fallimentare prevede la possibilita' per le aziende in crisi in possesso di elementi patrimoniali su cui fare affidamento di accedere a procedure volte a ricostituire....
il "concordato in bianco" e' il ricorso che l'azienda in crisi puo' presentare al tribunale per esprimere la volonta' di presentare una proposta ed un piano ai creditori, ma riservandosi di ....
la legge fallimentare prevede diverse possibilità di soluzione all’azienda in crisi che - in base al livello di "gravita'" dello stato di crisi - si possono ....
la legge di stabilita' 2015 prevede la riapertura dei termini per la rivalutazione delle partecipazioni sociali in base alle disposizioni dell'art. 7 della legge 28/12/2011 n.448. ade....
la legge di stabilita' 2014 (art. 1 - comma 156) ha riaperto i termini per effettuare la rivalutazione delle partecipazioni sociali in base alle disposizioni dell'art. 7 della legge 28/12/2011 n.448. ....
Iva al 22% - 30/09/2013
dal 1° ottobre 2013 entra in vigore l’aliquota iva al 22% mentre rimangono invariate le aliquote ridotte al 4% e al 10%. visto lo scarsissimo lasso temporale che il legislatore ha co....
l’istituto della transazione fiscale, disciplinato dall’art. 182-ter della l.f., rappresenta una particolare procedura “transattiva” tra fisco e contribuente, collocata nel cor....
grazie alle nuove disposizioni in materia di composizione delle crisi da eccesso di debiti, disciplinata dalla legge n.3 del 27 gennaio 2012, in vigore dal 29 febbraio 2012, e' oggi possibile por....
Indietro|Avanti
De Mattia & Palma Commercialisti - News
Studio De Mattia
Via Misericordia 21 - 83029 - Solofra (AV)
Corso Europa 17|F - 83100 - Avellino
Tel. + 39 0825 1918295
Fax +39 089 8424464
Email : segreteria@studiodemattia.com
home > News > Agevolazione Ace per le societa' di comodo
Agevolazione Ace per le societa' di comodo - 26/03/2013

L’agevolazione prevista dal Decreto Salva Italia viene applicata per la seconda volta (nel modello Unico 2013) per coloro che incrementano il patrimonio mediante accantonamento di utili a riserva o nuovi conferimento dei soci. 

Infatti, l’art. 1, D.L. n. 201/2011, c.d. “Salva Italia”, al fine di incentivare la capitalizzazione delle imprese, ha introdotto uno specifico incentivo, c.d. “ACE”, decorrente dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2011 (dal 2011 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), le cui modalità attuative sono state disposte dal MEF con il Decreto del 14 marzo 2012. Con riferimento ai soggetti IRES, il beneficio consiste nel riconoscimento di una deduzione dal reddito complessivo netto di un importo pari al “rendimento nozionale” della variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31.12.2010. 

Le modalità di calcolo dell’incentivo, (deduzione del 3% sull’incremento patrimoniale rispetto al 31 dicembre 2010), fanno sì che con il passare del tempo la base di calcolo aumenti in modo incrementale. 

Nel calcolo dell'Ace, infatti, le imprese terranno conto degli accantonamenti a riserva e dei versamenti dei soci effettuati nel 2011 e nel 2012.

In relazione ai conferimenti del 2011 non si tiene conto del ragguaglio temporale, che va invece considerato per quelli del 2012. 

Le regole sono quelle utilizzate in Unico dello scorso anno ma, per effetto del meccanismo di funzionamento dell'incentivo, che implica una stratificazione degli incrementi, le società che non distribuiscono utili o che ricevono apporti da parte dei soci fruiranno in Unico 2013 di un valore maggiore, se non doppio. 

La base imponibile Ace del 2011, su cui è stato calcolato il bonus del 3% si cumula oggi con gli incrementi rilevanti, realizzati nel 2012, andando a determinare il nuovo valore (stock) su cui applicare la percentuale. 

L’incremento 2011 costituito da apporti in denaro dei soci, quali aumenti di capitale, versamenti a fondo perduto o rinunce a crediti, ragguagliato nel 2011 ai giorni intercorsi tra il versamento e il 31 dicembre, oggi va considerato per intero con effetti positivi. 

Al secondo anno di applicazione, tuttavia, vi sono dei dubbi ancora irrisolti. Tra gli interrogativi più diffusi, vi è quello della compatibilità dell’agevolazione con la disciplina delle società di comodo, il cui regime nella dichiarazione Unico 2013 si estende alle imprese in perdita sistemica negli anni 2009/2010/2011 o in perdita per due anni e con un reddito inferiore al minimo il terzo anno. 

La circolare n.28/IR dell’IRDCEC del 29 marzo 2012, in merito a tale dubbio, ha ipotizzato che la fattispecie agevolativa possa essere applicata anche al reddito minimo su cui vengono tassate le società c.d. “di comodo” mentre le istruzioni al Modello Unico SC 2013, nella parte dedicata al calcolo dell’imponibile delle società di comodo, non riporta tra le agevolazioni quella relativa all’ACE. 

L’applicazione dell’agevolazione ACE alle società di comodo, è confermata invece dalle istruzioni al Modello Unico SP 2013 che richiede di indicare la deduzione già nel quadro dedicato alle società di comodo

Concludendo, in materia di Bonus capitalizzazione, va evidenziato che la Circolare n.53/E/2009 aveva chiarito che la disciplina delle società di comodo avrebbe dovuto coordinarsi con l’agevolazione fiscale nel senso che la prima non implicava il venir meno del bonus;
si ritiene, pertanto, che le società “di comodo” di persone e di capitali possano comunque fruire dell’agevolazione.