De Mattia & Palma Commercialisti - News
Iva di gruppo - 15/03/2009
l'agenzia delle entrate con la risoluzione n.51/e/2009 del 25.02.2009 ha stabilito che nell'ambito dell'iva di gruppo, in caso di gruppi di societa' con patrimonio consolidato superiore a 258.228....
il ministro dell'economia tremonti nella conferenza stampa al termine dell'ecofin del 10.03.2009 ha annunciato che l'italia ha ottenuto il via libera dall'ue affinche' l'aliquota agevolata iva al....
il decreto legge 5/2009 (decreto incentivi) ha stabilito un incremento delle sanzioni a carico del contribuente che utilizza indebitamente somme a credito (compensazioni indebite) con il mod. f24....
il decreto incentivi (d.l. 5/2009 del 10 febbraio 2009) agevola le imprese che realizzano operazioni di aggregazione (fusione, scissione, conferimento) mediante il riconoscimento gratuito dei maggiori....
il d.l. 5/2009 (decreto legge incentivi) e' stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale l'11 febbraio; il decreto contiene contributi per circa 2 miliardi di euro per l'acquisto di impianti a ....
in caso di prestiti fruttiferi effettuati dai soci in favore della societa' gli interessi erogati dalla societa' sono soggetti ad una ritenuta, d'acconto o d'imposta, a seconda dei casi. la ritenuta e....
i soci possono finanziare la societa' versando somme di denaro, definibili quale capitale di credito ed allocati al passivo, sub. d 3), dello stato patrimoniale ex art. 2424 c.c.. a tali prestiti....
la risoluzione n.91/e/2006 del 12.07.2006 emanata dall'agenzia delle entrate ha ribadito quanto gia' affermato con la precedente risoluzione n.115/e/2005 del 08.08.2005 in merito alla corretta individ....
la circolare n. 3/e/2009 del 04.02.2009 esamina alcuni casi particolari di acquisto di veicoli provenienti dall'estero. in caso di acquisto di ciclomotori, macchine agricole e macchine operatrici, la....
la circolare n. 3/e/2009 del 04.02.2009, emanata dall'agenzia delle entrate ma elaborata e redatta congiuntamente con il ministero dei trasporti, esamina alcuni casi particolari di immatricolazione ve....
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Agevolazione Ace per le societa' di comodo - 26/03/2013

L’agevolazione prevista dal Decreto Salva Italia viene applicata per la seconda volta (nel modello Unico 2013) per coloro che incrementano il patrimonio mediante accantonamento di utili a riserva o nuovi conferimento dei soci. 

Infatti, l’art. 1, D.L. n. 201/2011, c.d. “Salva Italia”, al fine di incentivare la capitalizzazione delle imprese, ha introdotto uno specifico incentivo, c.d. “ACE”, decorrente dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2011 (dal 2011 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), le cui modalità attuative sono state disposte dal MEF con il Decreto del 14 marzo 2012. Con riferimento ai soggetti IRES, il beneficio consiste nel riconoscimento di una deduzione dal reddito complessivo netto di un importo pari al “rendimento nozionale” della variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31.12.2010. 

Le modalità di calcolo dell’incentivo, (deduzione del 3% sull’incremento patrimoniale rispetto al 31 dicembre 2010), fanno sì che con il passare del tempo la base di calcolo aumenti in modo incrementale. 

Nel calcolo dell'Ace, infatti, le imprese terranno conto degli accantonamenti a riserva e dei versamenti dei soci effettuati nel 2011 e nel 2012.

In relazione ai conferimenti del 2011 non si tiene conto del ragguaglio temporale, che va invece considerato per quelli del 2012. 

Le regole sono quelle utilizzate in Unico dello scorso anno ma, per effetto del meccanismo di funzionamento dell'incentivo, che implica una stratificazione degli incrementi, le società che non distribuiscono utili o che ricevono apporti da parte dei soci fruiranno in Unico 2013 di un valore maggiore, se non doppio. 

La base imponibile Ace del 2011, su cui è stato calcolato il bonus del 3% si cumula oggi con gli incrementi rilevanti, realizzati nel 2012, andando a determinare il nuovo valore (stock) su cui applicare la percentuale. 

L’incremento 2011 costituito da apporti in denaro dei soci, quali aumenti di capitale, versamenti a fondo perduto o rinunce a crediti, ragguagliato nel 2011 ai giorni intercorsi tra il versamento e il 31 dicembre, oggi va considerato per intero con effetti positivi. 

Al secondo anno di applicazione, tuttavia, vi sono dei dubbi ancora irrisolti. Tra gli interrogativi più diffusi, vi è quello della compatibilità dell’agevolazione con la disciplina delle società di comodo, il cui regime nella dichiarazione Unico 2013 si estende alle imprese in perdita sistemica negli anni 2009/2010/2011 o in perdita per due anni e con un reddito inferiore al minimo il terzo anno. 

La circolare n.28/IR dell’IRDCEC del 29 marzo 2012, in merito a tale dubbio, ha ipotizzato che la fattispecie agevolativa possa essere applicata anche al reddito minimo su cui vengono tassate le società c.d. “di comodo” mentre le istruzioni al Modello Unico SC 2013, nella parte dedicata al calcolo dell’imponibile delle società di comodo, non riporta tra le agevolazioni quella relativa all’ACE. 

L’applicazione dell’agevolazione ACE alle società di comodo, è confermata invece dalle istruzioni al Modello Unico SP 2013 che richiede di indicare la deduzione già nel quadro dedicato alle società di comodo

Concludendo, in materia di Bonus capitalizzazione, va evidenziato che la Circolare n.53/E/2009 aveva chiarito che la disciplina delle società di comodo avrebbe dovuto coordinarsi con l’agevolazione fiscale nel senso che la prima non implicava il venir meno del bonus;
si ritiene, pertanto, che le società “di comodo” di persone e di capitali possano comunque fruire dell’agevolazione.