De Mattia & Palma Commercialisti - News
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dal 2011 l’istanza per il rimborso iva non si presenta piu' al concessionario con il modello vr ma solo in dichiarazone e per via telematica. con provvedimento del direttore dell’agenzia ....
a partire dal 1 luglio 2011 gli avvisi di accertamento relativi al periodo d'imposta 2007 e successivi non saranno piu' seguiti dalla cartella di pagamento ma saranno titoli immediatamente esecut....
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un provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate datato 30 dicembre 2010 stabilisce che per le attivita' di tutoraggio e accertamento su imprese e grandi contribuenti stranieri, ma ident....
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Spesometro - 02/01/2011
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Proroga al 15/10/2013 per le comunicazioni di beni ai soci - 26/03/2013

Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 25 marzo e' stata disposta la proroga del termine del 31/03/2013 (rectius 02/04/2013) al 15/10/2013 per la comunicazione dei beni ai soci.

Il rinvio e' motivato dall’esigenza di valutazione, da parte dell’Agenzia, delle proposte di semplificazione avanzate dalle associazioni di categoria che riguardano la tipologia delle informazioni da comunicare e le relative modalita' di trasmissione.

Il rinvio del termine e', pertanto, funzionale alla definizione del confronto in atto con le associazioni di categoria.

Si ricorda che l'adempimento pone a carico degli imprenditori l'obbligo di comunicare i dati anagrafici dei soci o dei familiari che hanno ricevuto in godimento i beni dell’impresa (articolo 2, comma 36-sexiesdecies del Dl n. 138/2011).

La comunicazione può essere effettuata in alternativa anche dai soci o familiari.

L’obbligo della comunicazione si estende:

  • ai finanziamenti e alle capitalizzazioni effettuati dai soci nei confronti della società concedente
  • ai beni concessi in godimento dall’impresa ai soci inclusi i familiari
  • ai beni concessi in godimento dall’impresa ai soci, inclusi sempre i familiari, di altra società appartenente al medesimo gruppo

Si ricorda, altresi', che non occorre effettuare la comunicazione per i beni diversi da quelli rientranti nelle categorie autovettura, altro veicolo, unità da diporto, aeromobile, immobile, se il loro valore non supera i 3.000 euro.