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Crisi da sovraindebitamento per soggetti non fallibili - 12/04/2013

La Legge 27/01/2012 n° 3 successivamente modificata da decreto legge 179/2012 ha introdotto la nuova procedura di composizione della crisi di sovraindebitamento per debitori non fallibili che consente al debitore che non può essere assoggettato a procedure concorsuali di ricorrere a questo istituto per definire la sua situazione debitoria.

I requisiti previsti obbligatoriamente sono i seguenti:

* il debitore non deve aver fatto ricorso, nei precedenti tre anni alla procedura di composizione della crisi;

* per l'ottenimento dell'omologa da parte del Tribunale ci deve essere un accordo con coloro che rappresentino il 60% dei crediti.

L'accordo deve contenere le modalità di soddisfacimento dei creditori: in primo luogo in forma totale per i creditori privilegiati, a meno che essi non abbiano rinunciato volontariamente all'integrale pagamento; in secondo luogo (in forma totale) a tutti coloro che non hanno aderito all'accordo; infine con i creditori che hanno aderito alla ristrutturazione del debito, nelle percentuali stabilite.

Il debitore che ricorre all'istituto in esame può offrire in garanzia anche redditi o beni non propri; può altresì cedere crediti futuri.

L'importante è che si dimostri di poter ristrutturare veramente i propri debiti nei modi che si indicano nell'accordo.

Occorre presentare le scritture contabili e le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni. Il debitore deve altresì quantificare le spese necessarie a sé e alla propria famiglia per il sostentamento quotidiano.

Il documento fondamentale da redarre rimane, comunque, l'elenco di tutti i creditori da soddisfare e degli atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni.

La fattibilità del piano di ristrutturazione del debito deve essere vagliata da un soggetto terzo che viene denominato "Organismo di composizione della Crisi" o O.C.C.

Un Dottore Commercialista può svolgere le funzioni di O.C.C.

La relazione che illustra la crisi da sovraindebitamento e la modalità di risoluzione deve essere presentata presso il Tribunale dove è la sede o la residenza del debitore.

Il Giudice preposto avverte tutti i creditori (indicati nel piano) e fissa l'udienza, dando apposita pubblicazione alla relazione presso il Tribunale.

Dal momento della pubblicazione della relazione e per non oltre 120 giorni il Giudice dispone che non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive, sequestri conservativi, ottenuti diritti di prelazione verso specifici creditori.

Una volta omologata la relazione da parte del Tribunale inizia la gestione della ristrutturazione del debito, con le modalità indicate nel piano redatto.

Per effetto del nuovo istituto il debitore ottiene evita, per un anno, l'inizio o la prosecuzione di azioni esecutive, sequestri conservativi, ottenimento di diritti di prelazione verso specifici creditori.

L'accordo decade se entro 90 giorni non viene adempiuta qualsiasi scadenza indicata per il pagamento dei debiti dovuti verso gli enti previdenziali o agenzie delle entrate.

Inoltre si decade dalla procedura se il debitore non riesce ad adempiere agli impegni presimediante le modalità indicate oppure se si accorge che sono stati indicati crediti futuri o redditi in garanzia che poi non si sono realizzati nella misura prevista.

L'accordo è nullo se il debitore ha falsificato i documenti per ottenere l'omologa della crisi, aumentando l'attivo o diminuendo il passivo oppure se ha effettuato comportamenti simulatori o fraudolenti.

 

Lo Studio e' a completa disposizione di chi intende approfondire la tematica e per l'assunzione dell'incarico di Organismo di Composizione della Crisi.

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