La Legge n.92/2012 ha modificato alcune norme relative alla deducibilità dei costi delle autovetture.
Le novità, in vigore dal periodo di imposta 2013, incidono in modo negativo sui conti delle società e dei lavoratori autonomi, aggravandone il carico fiscale.
Fino al 31 dicembre 2012 le regole di deduzione dei costi di acquisto delle autovetture e dei correlati costi di impiego prevedevano, in linea generale, una deducibilità del 40% sui costi di acquisto e di impiego delle auto aziendali e di quelle utilizzate dai lavoratori autonomi, ed una deducibilità al 90% per gli autoveicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti.
A partire dal periodo di imposta 2013 la deducibilità delle spese sostenute sarà ridotta dal 40% al 20% PER LE AUTO AZIENDALI E QUELLE UTILIZZATE DAI LAVORATORI AUTONOMI e dal 90% al 70% PER LE AUTO IN USO AI DIPENDENTI.
Da un punto di vista finanziario l’effettivo aggravio per le imprese ed i lavoratori autonomi avverrà con i versamenti delle imposte che saranno effettuati dal 2013 in poi, dal momento che gli acconti già dovranno tenere conto delle riduzioni di deducibilità.
La tabella sottostante illustra le differenze tra l’attuale normativa e quella che entrerà in vigore dal 2013.
IMPRESE – UTILIZZO AZIENDALE
Acquisto in proprietà |
Leasing finanziario o operativo |
Noleggio | Costi di gestione | |
NORMATIVA ATTUALE |
40% del valore di acquisto attraverso quote di ammortamento, su max 18.076 Euro |
40% del valore delle rate annue complessive su max 18.076. |
40% del valore dei canoni su max Euro 3.615 |
40% dei costi effettivamente sostenuti e documentati |
NORMATIVA DAL 2013 |
20% del valore di acquisto attraverso quote di ammortamento, su max 18.076 Euro |
20% del valore delle rate annue complessive su max 18.076. |
20% del valore dei canoni su max Euro 3.615 |
20% dei costi effettivamente sostenuti e documentati |
IMPRESE – IN USO PROMISCUO AI DIPENDENTI
Acquisto in proprietà |
Leasing finanziario o operativo |
Noleggio | Costi di gestione | |
NORMATIVA ATTUALE |
90% del valore di acquisto senza limiti | 90% del valore delle rate annue complessive senza limiti. Nessuna durata minima |
90% del valore dei canoni | 90% dei costi effettivamente sostenuti e documentati |
NORMATIVA DAL 2013 |
70% del valore di acquisto senza limiti | 70% del valore delle rate annue complessive senza limiti. Nessuna durata minima |
70% del valore dei canoni | 70% dei costi effettivamente sostenuti e documentati |
LAVORATORE AUTONOMO
Acquisto in proprietà |
Leasing finanziario o operativo |
Noleggio | Costi di gestione | |
NORMATIVA ATTUALE |
40% del valore di acquisto attraverso quote di ammortamento, su max 18.076 Euro |
40% del valore delle rate annue complessive su max 18.076. Nessuna durata minima |
40% del valore dei canoni su max Euro 3.615 | 40% dei costi effettivamente sostenuti e documentati |
NORMATIVA DAL 2013 |
20% del valore di acquisto attraverso quote di ammortamento, su max 18.076 Euro |
20% del valore delle rate annue complessive su max 18.076. Nessuna durata minima |
20% del valore dei canoni su max Euro 3.615 | 20% dei costi effettivamente sostenuti e documentati |
Limitando l’attenzione ai soli costi di acquisto di una autovettura e con il limite massimo di valore fissato ad Euro 18.076, oggi un’impresa può dedurre complessivamente ammortamenti per un importo non superiore ad Euro 7.230, qualunque sia il valore dell’auto (18.076 x 40% = 7.230).
Dal 2013 l’importo massimo deducibile scenderà ad euro 3.615,20 (18.076 x 20% = 3.615,20) riducendosi quindi di Euro 3.615,20 (7.230 – 3.615 = 3.615,20).
Con le attuali aliquote sul reddito di impresa questo si traduce in maggiori imposte per circa 723 Euro per autovettura (3.615 x 20% di aliquota IRES = 723).
La novità non riguarda: