De Mattia & Palma Commercialisti - News
il d.p.c.m. del 24 luglio 2009 in corso di pubblicazione sulla gazzetta ufficiale ha prorogato la scadenza per gli adempimenti fiscali del 16 agosto al 20 agosto senza alcuna maggiorazione. la proro....
le imprese che decideranno di aumentare il capitale sociale fino a 500 mila euro potranno beneficiare di uno sgravio fiscale pari al 3%. questo e' quanto prevede l'emendamento al decreto leg....
il maxiemendamento al decreto legge 78/2009 (manovra d'estate 2009) ha previsto l'innalzamento a 15mila euro del limite a partire dal quale le imprese che vorranno utilizzare il credito iva ....
le imprese che intendono valersi dell'agevolazione prevista dalla tremonti ter (detassazione degli investimenti) dovranno determinare gli importi degli acconti d'imposta dovuti per il 2009, il 20....
il decreto legge 78/2009 (la cosiddetta manovra d'estate) varato dal governo prevede la possibilita' per le imprese che effettuano investimenti nel periodo compreso tra il 1° luglio 2009 e il....
la materia era già stata rivista con la manovra d'estate dello scorso anno e con il decreto legge 185/2008, che aveva previsto l'applicazione di una sanzione compresa tra il 100 e il 200% del c....
la manovra d'estate (decreto legge 78/2009) ha previsto che i coefficienti di ammortamento dovranno essere modificati entro il 31 dicembre 2009 tenendo conto della mutata incidenza sui processi produt....
la manovra d'estate varata dal governo (decreto legge n. 78/2009) ha reintrodotto nell' ordinamento fiscale una misura a sostegno delle imprese gia' nota agli operatori in quanto proposta in passato: ....
l'acquisto intracomunitario è l'acquisizione a titolo oneroso della proprietà o di altro diritto reale godimento su beni spediti o trasportati nel territorio dello stato italiano da altr....
l'agenzia delle entrate con un comunicato stampa ha precisato che le nuove norme in materia di compensazione dei crediti (art. 10 d.l. 78/2009, c.d. "manovra d'estate 2009") troveranno apopl....
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Iva al 22% - 30/09/2013

Dal 1° ottobre 2013 entra in vigore l’aliquota Iva al 22% mentre rimangono invariate le aliquote ridotte al 4% e al 10%.

Visto lo scarsissimo lasso temporale che il Legislatore ha concesso agli operatori è doveroso ricordare alcune regole per la corretta applicazione della nuova aliquota Iva tenendo conto dell’art. 6 dpr 633/72 relativo al momento di effettuazione dell’operazione.
 
Cessione di beni mobili
Nel caso di cessione di beni mobili l’aliquota Iva al 22% si applica alle consegne o spedizioni effettuate a partire dal 1° ottobre mentre per quanto riguarda gli acconti incassati entro il 30 settembre o per le fatture già emesse a tale data permane l’aliquota Iva al 21%.
 
Prestazioni di servizi
Nel caso di prestazione di servizi il momento di effettuazione dell’operazione coincide con l’emissione della fattura per cui anche se le attività sono state svolte entro il 30 settembre ma vengono fatturate e incassate a partire dal 1 ottobre l’aliquota Iva da applicare è 22%.
 
Compravendita di beni immobili
Per le compravendite di beni immobili il momento di effettuazione dell’operazione coincide con la stipula dell’atto notarile; per cui agli atti notarili redatti a partire dal 1° ottobre troverà applicazione l’aliquota Iva al 22% fermo restando che gli acconti già incassati e fatturati al 30 settembre restano con Iva al 21%.
 
Note di credito
In caso di emissione di una nota di credito, la corretta applicazione dell’aliquota Iva dipende dall’Iva applicata alla fattura originaria per cui se la nota di credito viene emessa a decorrere dal 1° ottobre ma relativa a fatture emesse ai periodi precedenti in cui ha trovato applicazione l’Iva al 21% essa conterrà l’indicazione dell’Iva al 21% (principio di correlazione tra fattura e nota di credito).