De Mattia & Palma Commercialisti - News
l’imprenditore che attraversa una fase di crisi e che per dimensioni aziendali è fallibile in base all'art. 1 della legge fallimentare puo' risolvere la crisi della sua imp....
la revisione contabile (obbligatoria o volontaria) del bilancio oltre a rispondere ad obblighi di legge, consente alle aziende di raggiungere anche altri importanti obiettivi, quali: anali....
la legge fallimentare prevede la possibilita' per le aziende in crisi in possesso di elementi patrimoniali su cui fare affidamento di accedere a procedure volte a ricostituire....
il "concordato in bianco" e' il ricorso che l'azienda in crisi puo' presentare al tribunale per esprimere la volonta' di presentare una proposta ed un piano ai creditori, ma riservandosi di ....
la legge fallimentare prevede diverse possibilità di soluzione all’azienda in crisi che - in base al livello di "gravita'" dello stato di crisi - si possono ....
la legge di stabilita' 2015 prevede la riapertura dei termini per la rivalutazione delle partecipazioni sociali in base alle disposizioni dell'art. 7 della legge 28/12/2011 n.448. ade....
la legge di stabilita' 2014 (art. 1 - comma 156) ha riaperto i termini per effettuare la rivalutazione delle partecipazioni sociali in base alle disposizioni dell'art. 7 della legge 28/12/2011 n.448. ....
Iva al 22% - 30/09/2013
dal 1° ottobre 2013 entra in vigore l’aliquota iva al 22% mentre rimangono invariate le aliquote ridotte al 4% e al 10%. visto lo scarsissimo lasso temporale che il legislatore ha co....
l’istituto della transazione fiscale, disciplinato dall’art. 182-ter della l.f., rappresenta una particolare procedura “transattiva” tra fisco e contribuente, collocata nel cor....
grazie alle nuove disposizioni in materia di composizione delle crisi da eccesso di debiti, disciplinata dalla legge n.3 del 27 gennaio 2012, in vigore dal 29 febbraio 2012, e' oggi possibile por....
Indietro|Avanti
De Mattia & Palma Commercialisti - News
Studio De Mattia
Via Misericordia 21 - 83029 - Solofra (AV)
Corso Europa 17|F - 83100 - Avellino
Tel. + 39 0825 1918295
Fax +39 089 8424464
Email : segreteria@studiodemattia.com
home > News > Capital gain al 49,72% dal 1 gennaio 2009
Capital gain al 49,72% dal 1 gennaio 2009 - 29/12/2008

A partire dal 1° gennaio viene elevata dal 40% al 49,72% la quota imponibile delle plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni o quote "qualificate" possedute da privati non imprenditori; la disposizione si estende anche alle cessioni, qualificate e non, realizzate da imprese che non applicano l'Ires, vale  dire imprese individuali e società di persone. 

Le maggiori imposte sui capital gain si accompagnano a un'analoga misura prevista per i dividendi su partecipazioni qualificate e sono finalizzate a mantenere inalterato il carico fiscale complessivo della società e del socio a seguito della riduzione dell'Iresal 27,5%. La nuova percentuale si applica alle cessioni (o atti assimilati, come permute o conferimenti in società) realizzate dal 1 gennaio 2009. I contribuenti che stanno concludendo in questi giorni trasferimenti di azioni o quote di società possono utilizzare il più favorevole regime oggi vigente (tassazione sul 40%) stipulando il contratto definitivo di cessione entro mercoledì 31 dicembre 2008. La percentuale ridotta resta valida, per queste cessioni, anche qualora il prezzo sia incassato, in tutto o in parte, negli anni successivi e dunque la tassazione avvenga, in forza del principio di cassa, quando sarà già in vigore il nuovo regime.

La nuova tassazione

Per la cessione di partecipazioni che rappresentano percentuali superiori alle soglie di qualificazione la tassazione del capital gain avviene nel modello Unico, facendo concorrere alla formazione del reddito imponibile una quota parte della plusvalenza realizzata.

Fino al prossimo 31 dicembre, si dovrà assoggettare all'Irpef (con l'aliquota progressiva propria del singolo contribuente) e alle addizionali locali il 40% dell'utile realizzato (differenza tra prezzo incassato e costo fiscale delle partecipazioni). Invece, per gli atti conclusi dal 2009, la tassazione si effettua applicando Irpef e addizionali al 49,72% della plusvalenza.

Nulla cambia per i capital gain non qualificati, cioè per quote non superiori al 20% dei diritti di voto o al 25% del capitale, che scontano, anche nel 2009, l'imposta sostitutiva del 12,5 per cento.

Start up

I contribuenti che hanno realizzato cessioni di azioni o quote negli ultimi mesi sono in attesa delle istruzioni ministeriali circa il nuovo regime dei capital gain sulle società di recente costituzione, introdotto dal decreto legge 112/ 08 che ha previsto l'esonero da tassazione per le plusvalenze realizzate in società costituite da non più di sette anni, che il contribuente possiede da almeno tre anni.

L'agevolazione è concessa a condizione che, entro due anni dalla vendita, la plusvalenza sia reinvestita in società italiane, costituite da non più di tre anni, che svolgono la medesima attività di quelle cedute. Non è chiaro, tuutavia, se si possa usufruire dell'esenzione già nell'anno della vendita, in base alla semplice intenzione di reinvestire la plusvalenza nel biennio successivo, oppure se si debba attendere il momento del nuovo acquisto, ottenendo il rimborso delle imposte già pagate.