De Mattia & Palma Commercialisti - News
Iva di gruppo - 15/03/2009
l'agenzia delle entrate con la risoluzione n.51/e/2009 del 25.02.2009 ha stabilito che nell'ambito dell'iva di gruppo, in caso di gruppi di societa' con patrimonio consolidato superiore a 258.228....
il ministro dell'economia tremonti nella conferenza stampa al termine dell'ecofin del 10.03.2009 ha annunciato che l'italia ha ottenuto il via libera dall'ue affinche' l'aliquota agevolata iva al....
il decreto legge 5/2009 (decreto incentivi) ha stabilito un incremento delle sanzioni a carico del contribuente che utilizza indebitamente somme a credito (compensazioni indebite) con il mod. f24....
il decreto incentivi (d.l. 5/2009 del 10 febbraio 2009) agevola le imprese che realizzano operazioni di aggregazione (fusione, scissione, conferimento) mediante il riconoscimento gratuito dei maggiori....
il d.l. 5/2009 (decreto legge incentivi) e' stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale l'11 febbraio; il decreto contiene contributi per circa 2 miliardi di euro per l'acquisto di impianti a ....
in caso di prestiti fruttiferi effettuati dai soci in favore della societa' gli interessi erogati dalla societa' sono soggetti ad una ritenuta, d'acconto o d'imposta, a seconda dei casi. la ritenuta e....
i soci possono finanziare la societa' versando somme di denaro, definibili quale capitale di credito ed allocati al passivo, sub. d 3), dello stato patrimoniale ex art. 2424 c.c.. a tali prestiti....
la risoluzione n.91/e/2006 del 12.07.2006 emanata dall'agenzia delle entrate ha ribadito quanto gia' affermato con la precedente risoluzione n.115/e/2005 del 08.08.2005 in merito alla corretta individ....
la circolare n. 3/e/2009 del 04.02.2009 esamina alcuni casi particolari di acquisto di veicoli provenienti dall'estero. in caso di acquisto di ciclomotori, macchine agricole e macchine operatrici, la....
la circolare n. 3/e/2009 del 04.02.2009, emanata dall'agenzia delle entrate ma elaborata e redatta congiuntamente con il ministero dei trasporti, esamina alcuni casi particolari di immatricolazione ve....
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Studi di Settore: congrui nell'intervallo di confidenza - 08/01/2009

I contribuenti che si collocano all’interno del cosiddetto “intervallo di confidenza”, ossia tra il ricavo puntuale previsto dallo studio di settore e il ricavo minimo ammissibile, possono essere considerati generalmente “in linea”, dunque congrui e non accertabili in base allo studio di settore di appartenenza.

L’attività di accertamento è rivolta prioritariamente nei confronti dei contribuenti non congrui al di sotto del livello minimo.

L’Agenzia delle Entrate con la Circolare 5/2008 indica i criteri per l’attività di accertamento basata sugli studi dopo le novità introdotte con la finanziaria 2008. La circolare ribadisce che gli indicatori di normalità economica introdotti dal comma 14 della legge finanziaria per il 2007 hanno natura “sperimentale”, e torna a sottolineare che negli accertamenti relativi ai contribuenti sottoposti agli studi di settore gli uffici devono sempre fornire adeguati elementi di prova a sostegno degli scostamenti riscontrati applicando gli indicatori di normalità economica.

In particolare, l'Amministrazione Finanziaria precisa che i maggiori ricavi o compensi derivanti dall’applicazione dei citati indicatori di normalità economica non hanno una piena capacità di rappresentare adeguatamente l’effettiva situazione produttiva del contribuente. Per questo motivo, la stima in questione può essere utilizzata, in sede di accertamento, con modalità da considerare “sperimentali”. Come stabilito infatti dalla nuova Finanziaria, l’Agenzia ha l’onere di motivare e fornire ulteriori elementi di prova per dimostrare i maggiori ricavi o compensi desumibili dagli indicatori di normalità economica. La stima effettuata mediante gli indicatori non legittima, dunque, l’emissione di atti di accertamento automatici. La stessa regola vale per l’accertamento basato sugli studi di settore.

Più precisamente, la motivazione non dev’essere rappresentata dal mero, “automatico” rinvio alle risultanze degli studi, ma deve dare conto, in modo esplicito, delle valutazioni che, a seguito del contraddittorio col contribuente, hanno condotto l’ufficio a ritenere fondatamente attribuibili i maggiori ricavi o compensi.
Inoltre, la circolare puntualizza che i contribuenti che si collocano “naturalmente” all’interno del cosiddetto “intervallo di confidenza”, ai fini dell’azione accertatrice devono considerarsi, in via generale, congrui con le risultanze degli studi di settore. Ciò in quanto i valori rientranti all’interno dell’intervallo hanno un’elevata probabilità statistica di costituire il ricavo/compenso correttamente attribuibile a un soggetto che svolge un’attività avente le caratteristiche previste dallo studio di settore.

Si fa presente, infine, che l'Amministrazione Finanziaria con la Circolare 5/2008 ha di fatto "recepito" l'orientamento di una parte della giurisprudenza (cfr. Sentenza 282 del 17.08.2006 CTP Vicenza).