De Mattia & Palma Commercialisti - News
l'italia ha completato la procedura di ratifica della convenzione con gli stati uniti contro le doppie imposizioni e per prevenire le frodi o le evasioni fiscali approvando la legge n.20 del 3 ma....
l'associazione italiana dottori commercialisti nell'analizzare il tema della deducibilita' delle spese telefoniche ha espresso con la norma di comportamento 175 la seguente massima: "i ....
assonime con la circolare n. 12 del 20.03.2009 e' intervenuta per esprimere il proprio parere in merito alla relazione che si viene a creare tra il regime dell'iva per cassa e le note di variazione ai....
la decisione da parte delle imprese di operare la rivalutazione dei beni immobili (ammortizzabili e non ammortizzabili, esclusi aree fabbricabili e beni merce) iscritti in bilancio al 31.12.2008 ....
per i contribuenti che hanno subito ritenute d'acconto nel corso di un periodo d'imposta per lo scomputo delle ritenute stesse in dichiarazione dei redditi (nel caso di assenza della certificazione di....
l'eventuale conferimento d'azienda posto in essere dopo che e' stata effettuata la rivalutazione degli immobili iscritti in bilancio al 31.12.2008 con pagamento dell'imposta sostitutiva non comporta l....
l'importo iscritto dopo la rivalutazione dei beni immobili (esclusi beni merce e aree fabbricabili) non puo' eccedere il valore del bene calcolato: - come valore di mercato - come valore di fun....
il d.l. 185/2008 (decreto anticrisi) offre la possibilita' alle imprese che non redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali (ias/ifrs) la possibilita' di rivalutare nel bilancio c....
la norma contenuta nell'articolo 7 del d.l. 185/2008 (decreto anticrisi) relativa all'introduzione nell'ordinamento tributario italiano dell'iva per cassa ha ottenuto martedi 17 marzo il via libe....
l'agenzia delle entrate con la risoluzione n.64/e/2009 del 13.03.2009 ha istituito il codice tributo “6817”, denominato “credito d’imposta in favore delle imprese che effettuan....
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Acconti IRES-IRAP: chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate - 08/01/2009

I contribuenti che hanno versato per intero gli acconti Ires e Irap per l'anno 2008 possono portare in compensazione il credito d’imposta derivante dalla riduzione di 3 punti percentuali delle somme pagate, così come previsto dal decreto legge anticrisi n. 185/2008, all’articolo 10, comma 1.In considerazione delle difficoltà legate ai tempi di gestione telematica dei versamenti, si ritiene che il credito d’imposta spetti anche ai contribuenti che, alla data del 1° dicembre scorso, hanno provveduto per intero al pagamento dell’acconto.Si rammenta che l’Agenzia delle Entrate ha istituito, con la Risoluzione n. 476/E del 9 dicembre 2008 i codici tributo che consentono di compensare con F24 i maggiori versamenti già con i prossimi pagamenti.