L’art 6 del decreto “anticrisi” (DL 185/2008) deroga al principio generale di indeducibilità dell’IRAP, prevedendo la deducibilità dal reddito imponibile della quota di IRAP riferita al costo del personale dipendente e assimilato ed al risultato della gestione finanziaria.
La quota di IRAP deducibile viene forfettariamente predeterminata in ragione del 10% dell’IRAP complessivamente dovuta dai soggetti passivi che determinano la base imponibile con i criteri ordinari e che hanno sostenuto spese per personale dipendente e/o oneri finanziari.
Il decreto prevede inoltre la retroattività di questa disposizione ai periodi d’imposta anteriori a quello in corso al 31 dicembre 2008 ed entro il termine di cui all’art. 38 DPR 602/1973.
Con riferimento agli esercizi precedenti al 2008 sarà anche possibile richiedere il rimborso delle imposte dirette, previa presentazione di istanza telematica all’Agenzia Entrate.