De Mattia & Palma Commercialisti - News
Iva di gruppo - 15/03/2009
l'agenzia delle entrate con la risoluzione n.51/e/2009 del 25.02.2009 ha stabilito che nell'ambito dell'iva di gruppo, in caso di gruppi di societa' con patrimonio consolidato superiore a 258.228....
il ministro dell'economia tremonti nella conferenza stampa al termine dell'ecofin del 10.03.2009 ha annunciato che l'italia ha ottenuto il via libera dall'ue affinche' l'aliquota agevolata iva al....
il decreto legge 5/2009 (decreto incentivi) ha stabilito un incremento delle sanzioni a carico del contribuente che utilizza indebitamente somme a credito (compensazioni indebite) con il mod. f24....
il decreto incentivi (d.l. 5/2009 del 10 febbraio 2009) agevola le imprese che realizzano operazioni di aggregazione (fusione, scissione, conferimento) mediante il riconoscimento gratuito dei maggiori....
il d.l. 5/2009 (decreto legge incentivi) e' stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale l'11 febbraio; il decreto contiene contributi per circa 2 miliardi di euro per l'acquisto di impianti a ....
in caso di prestiti fruttiferi effettuati dai soci in favore della societa' gli interessi erogati dalla societa' sono soggetti ad una ritenuta, d'acconto o d'imposta, a seconda dei casi. la ritenuta e....
i soci possono finanziare la societa' versando somme di denaro, definibili quale capitale di credito ed allocati al passivo, sub. d 3), dello stato patrimoniale ex art. 2424 c.c.. a tali prestiti....
la risoluzione n.91/e/2006 del 12.07.2006 emanata dall'agenzia delle entrate ha ribadito quanto gia' affermato con la precedente risoluzione n.115/e/2005 del 08.08.2005 in merito alla corretta individ....
la circolare n. 3/e/2009 del 04.02.2009 esamina alcuni casi particolari di acquisto di veicoli provenienti dall'estero. in caso di acquisto di ciclomotori, macchine agricole e macchine operatrici, la....
la circolare n. 3/e/2009 del 04.02.2009, emanata dall'agenzia delle entrate ma elaborata e redatta congiuntamente con il ministero dei trasporti, esamina alcuni casi particolari di immatricolazione ve....
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Deducibilita' perdite su crediti - 26/01/2009

La mancata riscossione di un credito deve essere provata da "elementi certi e precisi" affinché la perdita possa essere considerata deducibile dal reddito di impresa (articolo 101, comma 5, del Tuir), a meno che il soggetto debitore non sia sottoposto a procedura concorsuale; in questo caso, lo sconto si applica automaticamente. A ribadirlo è la Risoluzione n. 16/E del 23 gennaio 2009 www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/eb6f74403ee0a3d/risoluzione%2016E%20del%2023%20gen%202009.pdf, rispondendo a una società che vorrebbe dedurre la somma non incassata relativa a una posizione creditoria vantata nei confronti di alcune aziende sanitarie locali.

L'istante sostiene che, vista la difficile situazione economica degli enti in questione, la perdita non potrà essere recuperata dalla società neppure in futuro. Inoltre, precisa che le Asl sono state private dalla Regione di qualsiasi proprietà immobiliare e che i beni sono confluiti in un fondo comune di investimento di tipo chiuso diventando così non ipotecabili e impignorabili.
A sostegno della tesi della certa e definitiva non assolvibilità del debito, nell'interpello si legge che, nei confronti del "debitore più importante", il tribunale ha emesso un'ingiunzione di pagamento a cui ha fatto seguito un atto di precetto e un pignoramento presso terzi rimasto infruttuoso.

I tecnici dell'Agenzia precisano, innanzitutto, che l'applicazione della norma richiede un esame capillare e scrupoloso degli elementi per dimostrare l'effettiva perdita subita dal creditore, prima di legittimarne la deducibilità dal reddito, e che gli argomenti sostenuti dalla società siano insufficienti per fornire una risposta nel senso auspicato.
Secondo l'agenzia delle Entrate, la situazione economica delle aziende sanitarie non sembra escludere la possibilità di regolarizzazione del debito "anche nel breve termine", visto che le stesse non sono sottoposte a procedure concorsuali (fallimento - concordato preventivo - liquidazione coatta - amministrazione straordinaria), eventualità che invece farebbe accedere di diritto al trattamento fiscale disciplinato dall'articolo 101, qualificando ex lege l'insolvenza "definitiva".
Inoltre, l'infruttuoso pignoramento non può essere elemento certo dell'insolvenza ed è irrilevante che i beni immobili siano "non ipotecabili e impignorabili". In sostanza, l'Agenzia ritiene che la situazione di "illiquidità" denunciata possa essere considerata soltanto "temporanea".

Del tutto arbitrario, infine, viene reputato quanto affermato dalla società a proposito delle Asl che, essendo enti pubblici economici, sarebbero al riparo da eventuali richieste di fallimento. Al riguardo, i tecnici affermano che, anzi, la circostanza non fa che ben sperare nella futura estinzione del debito.