De Mattia & Palma Commercialisti - News
Iva di gruppo - 15/03/2009
l'agenzia delle entrate con la risoluzione n.51/e/2009 del 25.02.2009 ha stabilito che nell'ambito dell'iva di gruppo, in caso di gruppi di societa' con patrimonio consolidato superiore a 258.228....
il ministro dell'economia tremonti nella conferenza stampa al termine dell'ecofin del 10.03.2009 ha annunciato che l'italia ha ottenuto il via libera dall'ue affinche' l'aliquota agevolata iva al....
il decreto legge 5/2009 (decreto incentivi) ha stabilito un incremento delle sanzioni a carico del contribuente che utilizza indebitamente somme a credito (compensazioni indebite) con il mod. f24....
il decreto incentivi (d.l. 5/2009 del 10 febbraio 2009) agevola le imprese che realizzano operazioni di aggregazione (fusione, scissione, conferimento) mediante il riconoscimento gratuito dei maggiori....
il d.l. 5/2009 (decreto legge incentivi) e' stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale l'11 febbraio; il decreto contiene contributi per circa 2 miliardi di euro per l'acquisto di impianti a ....
in caso di prestiti fruttiferi effettuati dai soci in favore della societa' gli interessi erogati dalla societa' sono soggetti ad una ritenuta, d'acconto o d'imposta, a seconda dei casi. la ritenuta e....
i soci possono finanziare la societa' versando somme di denaro, definibili quale capitale di credito ed allocati al passivo, sub. d 3), dello stato patrimoniale ex art. 2424 c.c.. a tali prestiti....
la risoluzione n.91/e/2006 del 12.07.2006 emanata dall'agenzia delle entrate ha ribadito quanto gia' affermato con la precedente risoluzione n.115/e/2005 del 08.08.2005 in merito alla corretta individ....
la circolare n. 3/e/2009 del 04.02.2009 esamina alcuni casi particolari di acquisto di veicoli provenienti dall'estero. in caso di acquisto di ciclomotori, macchine agricole e macchine operatrici, la....
la circolare n. 3/e/2009 del 04.02.2009, emanata dall'agenzia delle entrate ma elaborata e redatta congiuntamente con il ministero dei trasporti, esamina alcuni casi particolari di immatricolazione ve....
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Merci conto vendita a San Marino: quando imponibile? - 26/01/2009

La società che tramite fornitore italiano invia capi d'abbigliamento alla cliente sammarinese, in base a un contratto estimatorio, realizza un'operazione inquadrabile come esportazione non imponibile Iva solo al momento della rivendita delle merci al pubblico, e non all'atto di consegna dei beni.
Il reale passaggio di proprietà degli abiti tra commissionario nazionale e committente di San Marino slitta così nel tempo, condizionando, a monte, anche i rapporti tra società e fornitore nostrano. Questo differimento nel tempo del transito di proprietà dei beni vanifica, infatti, l'ipotesi di un'operazione triangolare, configurando così l'acquisto dei beni dal fornitore come una cessione nazionale imponibile, per cui si deve emettere fattura con addebito d'imposta.
Questo, in sintesi, il parere fornito dall'agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 17/E del 23 gennaio 2009, in risposta all'interpello di una società, commerciante all'ingrosso d'abbigliamento, che compra i capi da un fornitore italiano e, tramite lo stesso, li invia alla cliente sammarinese.
Nel dettaglio, l'impresa vuole conoscere i corretti adempimenti fiscali da porre in essere.

I tecnici dell'Agenzia focalizzano l'attenzione sullo slittamento nel tempo degli effetti traslativi della proprietà. Infatti, è proprio la variabile temporale a condizionare il trattamento fiscale delle operazioni in gioco. Benché la disponibilità dei beni si sposti dalla società istante al cliente già al momento della consegna, il vero passaggio di testimone tra commissionario nazionale e committente sammarinese si realizza solo quando i beni sono rivenduti al pubblico oppure, per le merci non restituite, alla scadenza del termine pattuito e comunque dopo almeno un anno dalla loro spedizione, come previsto dal decreto Iva. Soltanto a questo punto, infatti, l'operazione è qualificabile come esportazione non imponibile.

Inoltre, l'Agenzia si sofferma sugli adempimenti che la società deve compiere nei confronti del cliente di San Marino e su come va emessa la fattura, ricordando quanto previsto dai decreti ministeriali 18 novembre 1976 e 24 dicembre 1993. Nel dettaglio, le fatture devono essere emesse in quattro esemplari, di cui tre vanno consegnati all'acquirente sammarinese e uno è trattenuto dal cedente. Uno dei tre esemplari spediti al cliente deve essere restituito con marca apposta dall'ufficio tributario di San Marino. Le fatture devono poi recare il numero di identificazione fiscale del cliente sammarinese e vanno annotate nel registro ad hoc (articolo 23 del Dpr n. 633/1972).

Sempre sul versante delle procedure, i tecnici delle Entrate pongono l'accento su tre punti. In primis, l'operatore italiano deve avere con sé la fattura restituita dall'operatore sammarinese con la marca e il timbro dell'ufficio tributario della Repubblica di San Marino. Lo stesso esemplare di fattura va allegato al documento di trasporto. Si deve poi annotare, a margine delle scritture effettuate nel registro delle vendite, l'avvenuto ricevimento della fattura. Dopo di che, le operazioni vanno indicate nell'elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie dei beni.

Infine, sul piano dei rapporti tra società istante e fornitore italiano, non essendoci un immediato effetto traslativo della proprietà dei beni, non si può essere di fronte a un'operazione triangolare. A riprova del differimento nel tempo del passaggio di proprietà tra le parti, l'Agenzia sottolinea anche la previsione nel contratto estimatorio che il cliente sammarinese possa restituire i beni rimasti invenduti, trascorsi almeno sei mesi dalla consegna. Ne deriva che quella tra istante e fornitore è una cessione nazionale imponibile, per cui va emessa fattura con addebito d'imposta.