Natura della dichiarazione
La comunicazione ha la funzione di fornire all'amministrazione finanziaria i dati IVA sintetici relativi alle operazioni effettuate nell'anno precedente, che costituiranno una prima base di calcolo per la determinazione delle risorse proprie che lo Stato deve versare al bilancio comunitario. Attraverso la comunicazione il contribuente non procede alla definitiva autodeterminazione dell'imposta dovuta, che avverrà invece attraverso il tradizionale strumento della dichiarazione annuale (circolare 6/E del 25/1/2002).
Pertanto, la natura e gli effetti dell'adempimento non sono quelli propri della Dichiarazione Iva bensì quelli riferibili alle comunicazioni di dati e notizie.
Dati da indicare nella dichiarazione
Il contribuente deve sostanzialmente riportare l'indicazione complessiva delle risultanze delle liquidazioni periodiche (ovvero delle risultanze annuali per i contribuenti non tenuti a quest'ultimo adempimento), al fine di determinare l'IVA dovuta o a credito, senza tener conto delle eventuali operazioni di rettifica e di conguaglio (ad esempio calcolo definitivo del pro rata), oltre ad altri dati sintetici relativi alle operazioni effettuate nel periodo. Si precisa, inoltre, che ai fini della presente comunicazione non rilevano le compensazioni effettuate nell'anno d'imposta, il riporto del credito IVA relativo all'anno precedente, i rimborsi infrannuali richiesti nonché la parte del credito IVA concernente l'anno d'imposta che il contribuente intende richiedere a rimborso.
Omissione della comunicazione, invio con dati inesatti od incompleti, sanzione applicabile
Poiché la comunicazione non ha valore "dichiarativo", non sono applicabili né le sanzioni né il relativo ravvedimento previsti per la violazione degli obblighi di dichiarazione (articolo 5 del Dlgs 471/97). La sopra citata circolare 6/2002 stabilisce l'impossibilità di rettificare o integrare una comunicazione già presentata, in quanto gli eventuali errori potranno essere sanati in sede di presentazione della dichiarazione annuale. Viceversa, l'omissione della comunicazione o l'invio della stessa con dati incompleti o inesatti comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 258 a 2065 euro.
Data e modalità di presentazione
La Comunicazione annuale dati Iva va presentata entro il 02 marzo prossimo (essendo il 28 febbraio di sabato) unicamente per via telematica direttamente o tramite intermediario abilitato.
Quest'ultimo ha l'obbligo di rilasciare al dichiarante, contestualmente alla ricezione della comunicazione o dell'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'impegno a presentare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti, precisando se la comunicazione gli è stata consegnata già compilata o verrà da lui predisposta.
Inoltre, deve rilasciare al dichiarante entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione in via telematica, l'originale del modello di comunicazione dati IVA i cui dati sono stati trasmessi in via telematica.
Soggetti obbligati
Sono tenuti alla presentazione della comunicazione tutti i soggetti titolari di partita Iva, indipendentemente dalla natura giuridica.
Soggetti esonerati
Sono esonerati dall'obbligo di presentare la comunicazione annuale dati Iva:
Soggetti con liquidazioni trimestrali o con contabilità presso terzi
I soggetti che effettuano le liquidazioni trimestrali devono comprendere nella dichiarazione anche i dati relativi al periodo ottobre - dicembre, al fine di evidenziare l'Iva a debito o a credito relativa all'intero periodo d'imposta.
In caso di soggetti con contabilità affidata a terzi (tale possibilità è riconosciuta ai soli contribuenti mensili), questi possono determinare la differenza d'imposta sulla base delle annotazioni del secondo mese precedente. La scelta deve essere manifestata in sede di presentazione della dichiarazione dell'anno precedente (VO12 casella 1, dichiarazione Iva 2005). La revoca si comunica barrando la casella 2 del rigo VO12.
Il metodo consiste nel liquidare, per esempio, normalmente il mese di gennaio, mentre nel mese di febbraio viene ripetuta la stessa liquidazione, e così proseguendo.
GENNAIO
Iva vendite, 320. Iva acquisti, 210. Iva dovuta, 110. Iva dovuta con contabilità c/o terzi, 110
FEBBRAIO
Iva vendite, 650. Iva acquisti, 350. Iva dovuta, 300. Iva dovuta con contabilità c/o terzi, 110
MARZO
Iva vendite, 400. Iva acquisti, 300. Iva dovuta, 100. Iva dovuta con contabilità c/o terzi, 300.
Con tale metodo, quindi, differisce la liquidazione, ma non i termini di versamento.
Chi versa dovrà indicare correttamente il codice di riferimento secondo l'esatto periodo di liquidazione concordando con quanto poi indicherà in sede di compilazione del quadro VH in dichiarazione. In occasione della presentazione della Comunicazione, tali contribuenti devono allineare i dati, in quanto la stessa include le operazioni effettuate nell'anno d'imposta. Gli operatori, cioè, non devono considerare la liquidazione di gennaio ma far comunque riferimento a tutte le operazioni effettuate nell'anno d'imposta.
Operazioni straordinarie di incorporazione, fusione, scissione e conferimento:
1) Operazione avvenuta durante l'anno 2008 con soggetto "dante causa" estinto
La società risultante presenta una comunicazione contenente i dati delle operazioni effettuate dalla stessa. Presenta poi una comunicazione relativa alla società estinta, con riferimento alla frazione di anno cui si riferisce la comunicazione e fino all'ultima liquidazione eseguita prima dell'operazione straordinaria. "n tale comunicazione devono essere indicati, nella parte riservata al contribuente, i dati relativi al soggetto incorporato, scisso, conferente, ecc....
2) Operazione avvenuta durante l'anno 2008 senza estinzione del soggetto "dante causa"
Se, a seguito dell'operazione, vi è stata cessione del credito o del debito, l'incorporante presenterà due comunicazioni come al punto 1), mentre il soggetto dante causa non presenta la comunicazione. Se non vi è stata cessione di credito o debito, ciascuno dei soggetti presenta la propria comunicazione.
3) Operazione avvenuta tra 1/1/09 e 02/03/2009 con soggetto "dante causa" estinto
La società risultante effettua la comunicazione per conto del soggetto estinto, se questo non vi ha già provveduto, secondo le modalità di cui al punto 1).
4) Operazione avvenuta tra 1/1/09 e 02/03/2009 senza estinzione del soggetto "dante causa"
Ciascun soggetto assolve autonomamente all'adempimento dichiarativo, con riferimento all'anno solare 2008. Il trasferimento o meno del credito o del debito Iva in conseguenza dell'operazione straordinaria assumerà rilevanza solo ai fini della Comunicazione dati da presentare l'anno successivo, secondo quanto visto in precedenza.
In caso di successione ereditaria, la comunicazione è presentata dagli eredi per l'intero anno d'imposta.
Soggetti non residenti
Gruppi societari
Nel caso in cui ci si sia avvalsi della procedura dell'Iva di gruppo, ogni società presenta un autonomo modello con riferimento ai propri dati. Pertanto, la società controllante presenta la propria comunicazione con riferimento esclusivo alla propria attività.
Compilazione
Nelle operazioni attive vanno considerate le cessioni interne, intracomunitarie e di esportazioni, comprese quelle a esigibilità differita.
Allo stesso modo, nelle operazioni passive vanno considerai gli acquisti interni, intracomunitari e importazioni assoggettate a Iva.
Non vanno considerati i rimborsi infrannuali, le compensazioni o il credito Iva dell'anno precedente.