De Mattia & Palma Commercialisti - News
l'italia ha completato la procedura di ratifica della convenzione con gli stati uniti contro le doppie imposizioni e per prevenire le frodi o le evasioni fiscali approvando la legge n.20 del 3 ma....
l'associazione italiana dottori commercialisti nell'analizzare il tema della deducibilita' delle spese telefoniche ha espresso con la norma di comportamento 175 la seguente massima: "i ....
assonime con la circolare n. 12 del 20.03.2009 e' intervenuta per esprimere il proprio parere in merito alla relazione che si viene a creare tra il regime dell'iva per cassa e le note di variazione ai....
la decisione da parte delle imprese di operare la rivalutazione dei beni immobili (ammortizzabili e non ammortizzabili, esclusi aree fabbricabili e beni merce) iscritti in bilancio al 31.12.2008 ....
per i contribuenti che hanno subito ritenute d'acconto nel corso di un periodo d'imposta per lo scomputo delle ritenute stesse in dichiarazione dei redditi (nel caso di assenza della certificazione di....
l'eventuale conferimento d'azienda posto in essere dopo che e' stata effettuata la rivalutazione degli immobili iscritti in bilancio al 31.12.2008 con pagamento dell'imposta sostitutiva non comporta l....
l'importo iscritto dopo la rivalutazione dei beni immobili (esclusi beni merce e aree fabbricabili) non puo' eccedere il valore del bene calcolato: - come valore di mercato - come valore di fun....
il d.l. 185/2008 (decreto anticrisi) offre la possibilita' alle imprese che non redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali (ias/ifrs) la possibilita' di rivalutare nel bilancio c....
la norma contenuta nell'articolo 7 del d.l. 185/2008 (decreto anticrisi) relativa all'introduzione nell'ordinamento tributario italiano dell'iva per cassa ha ottenuto martedi 17 marzo il via libe....
l'agenzia delle entrate con la risoluzione n.64/e/2009 del 13.03.2009 ha istituito il codice tributo “6817”, denominato “credito d’imposta in favore delle imprese che effettuan....
De Mattia & Palma Commercialisti - News
Studio De Mattia
Via Misericordia 21 - 83029 - Solofra (AV)
Corso Europa 17|F - 83100 - Avellino
Tel. + 39 0825 1918295
Fax +39 089 8424464
Email : segreteria@studiodemattia.com
home > News > 02/03/2009: Comunicazione dati IVA
02/03/2009: Comunicazione dati IVA - 27/01/2009

Natura della dichiarazione
La comunicazione ha la funzione di fornire all'amministrazione finanziaria i dati IVA sintetici relativi alle operazioni effettuate nell'anno precedente, che costituiranno una prima base di calcolo per la determinazione delle risorse proprie che lo Stato deve versare al bilancio comunitario. Attraverso la comunicazione il contribuente non procede alla definitiva autodeterminazione dell'imposta dovuta, che avverrà invece attraverso il tradizionale strumento della dichiarazione annuale (circolare 6/E del 25/1/2002).
Pertanto, la natura e gli effetti dell'adempimento non sono quelli propri della Dichiarazione Iva bensì quelli riferibili alle comunicazioni di dati e notizie.
Dati da indicare nella dichiarazione
Il contribuente deve sostanzialmente riportare l'indicazione complessiva delle risultanze delle liquidazioni periodiche (ovvero delle risultanze annuali per i contribuenti non tenuti a quest'ultimo adempimento), al fine di determinare l'IVA dovuta o a credito, senza tener conto delle eventuali operazioni di rettifica e di conguaglio (ad esempio calcolo definitivo del pro rata), oltre ad altri dati sintetici relativi alle operazioni effettuate nel periodo. Si precisa, inoltre, che ai fini della presente comunicazione non rilevano le compensazioni effettuate nell'anno d'imposta, il riporto del credito IVA relativo all'anno precedente, i rimborsi infrannuali richiesti nonché la parte del credito IVA concernente l'anno d'imposta che il contribuente intende richiedere a rimborso.
Omissione della comunicazione, invio con dati inesatti od incompleti, sanzione applicabile
Poiché la comunicazione non ha valore "dichiarativo", non sono applicabili né le sanzioni né il relativo ravvedimento previsti per la violazione degli obblighi di dichiarazione (articolo 5 del Dlgs 471/97). La sopra citata circolare 6/2002 stabilisce l'impossibilità di rettificare o integrare una comunicazione già presentata, in quanto gli eventuali errori potranno essere sanati in sede di presentazione della dichiarazione annuale. Viceversa, l'omissione della comunicazione o l'invio della stessa con dati incompleti o inesatti comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 258 a 2065 euro.
Data e modalità di presentazione
La Comunicazione annuale dati Iva va presentata entro il 02 marzo prossimo (essendo il 28 febbraio di sabato) unicamente per via telematica direttamente o tramite intermediario abilitato.
Quest'ultimo ha l'obbligo di rilasciare al dichiarante, contestualmente alla ricezione della comunicazione o dell'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'impegno a presentare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti, precisando se la comunicazione gli è stata consegnata già compilata o verrà da lui predisposta.
Inoltre, deve rilasciare al dichiarante entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione in via telematica, l'originale del modello di comunicazione dati IVA i cui dati sono stati trasmessi in via telematica.
Soggetti obbligati
Sono tenuti alla presentazione della comunicazione tutti i soggetti titolari di partita Iva, indipendentemente dalla natura giuridica.
Soggetti esonerati
Sono esonerati dall'obbligo di presentare la comunicazione annuale dati Iva:

  1. i contribuenti che abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti ex articolo 10, Dpr 633/72. L'esonero vige anche nel caso in cui si debba presentare dichiarazione annuale per effettuare le rettifiche della detrazione previste dall'articolo 19-bis2 del Dpr 633/72; viceversa, "non si applica" qualora il contribuente abbia registrato operazioni intracomunitarie o effettuato acquisti con obbligo di pagamento dell'Iva con il sistema del reverse charge, in base ai commi 3 e 5 dell'articolo 17 del Dpr 633/72
  2. gli agricoltori "minimi" in regime di esonero (con volume d'affari inferiore a 2.582,28 euro, elevato a 7.746,85 euro per i comuni montani)
  3. gli esercenti attività di giochi e intrattenimenti che si avvalgono del regime speciale di cui all'articolo 74, comma 6, del Dpr 633/72, salvo che non abbiano optato per l'applicazione dell'Iva nei modi ordinari
  4. le persone fisiche che hanno concesso in affitto l'unica azienda e non esercitino altre attività attratte nel campo di applicazione dell'Iva
  5. i rappresentanti fiscali di non residenti e senza stabile organizzazione indicati nel secondo periodo del comma 3 dell'articolo 44 del decreto legge 331/93 (cosiddetti rappresentanti leggeri), qualora abbiano effettuato nell'anno d'imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell'imposta
  6. le associazioni sportive dilettantistiche e non lucrative in genere (pro loco), che si avvalgono delle disposizioni della legge 398/91 (determinazione forfetaria del reddito complessivo imponibile e dell'Iva)
  7. gli organi e le amministrazioni dello Stato, i comuni, le province e le regioni, le comunità montane, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demani collettivi, enti pubblici che svolgono funzioni statali, previdenziali, assistenziali e sanitarie, le Asl
  8. i soggetti sottoposti a procedure concorsuali (quindi curatori e commissari liquidatori)
  9. i soggetti extracomunitari che mettono in essere prestazioni di servizi elettronici nei confronti di privati consumatori (articolo 74-quinquies) residenti nel nostro territorio o in quello comunitario
  10. le persone fisiche che hanno realizzato, nell'anno solare 2008, un volume d'affari non superiore a 25.822,84 euro, anche se comunque tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale.
    A tale proposito, va precisato quanto segue:
    • il volume d'affari corrisponde alla somma delle operazioni attive effettuate e registrate, o soggette a registrazione, con riferimento all'anno solare. Si devono pertanto considerare tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, imponibili, non imponibili ed esenti (non in presenza di opzione da 36-bis, in quanto è prevista la dispensa delle registrazioni), fatturate nell'anno solare , anche se i relativi termini di registrazione non sono scaduti nello stesso anno. Le operazioni attive devono essere computate considerando anche le variazioni di cui all'articolo 26 del Dpr 633/72. Le cessioni di beni ammortizzabili sono escluse dal volume d'affari
    • in caso di esercizio di più attività, si deve far riferimento al volume d'affari complessivo, anche se le stesse sono gestite con contabilità separata, comprendendo nel calcolo anche il totale delle operazioni effettuate e registrate o soggette a registrazione nell'ambito dell'attività per la quale è previsto l'esonero dalla presentazione della dichiarazione annuale Iva e della stessa comunicazione dati. Tuttavia, nel caso tra le attività ne figuri una per la quale è previsto l'esonero della presentazione della dichiarazione annuale IVA e, conseguentemente, dalla presente comunicazione, i dati di quest'ultima attività non devono essere compresi nella comunicazione da presentare in relazione alle altre attività per le quali è previsto l'obbligo dichiarativo.

Soggetti con liquidazioni trimestrali o con contabilità presso terzi
I soggetti che effettuano le liquidazioni trimestrali devono comprendere nella dichiarazione anche i dati relativi al periodo ottobre - dicembre, al fine di evidenziare l'Iva a debito o a credito relativa all'intero periodo d'imposta.
In caso di soggetti con contabilità affidata a terzi (tale possibilità è riconosciuta ai soli contribuenti mensili), questi possono determinare la differenza d'imposta sulla base delle annotazioni del secondo mese precedente. La scelta deve essere manifestata in sede di presentazione della dichiarazione dell'anno precedente (VO12 casella 1, dichiarazione Iva 2005). La revoca si comunica barrando la casella 2 del rigo VO12.
Il metodo consiste nel liquidare, per esempio, normalmente il mese di gennaio, mentre nel mese di febbraio viene ripetuta la stessa liquidazione, e così proseguendo.
GENNAIO
Iva vendite, 320. Iva acquisti, 210. Iva dovuta, 110. Iva dovuta con contabilità c/o terzi, 110
FEBBRAIO
Iva vendite, 650. Iva acquisti, 350. Iva dovuta, 300. Iva dovuta con contabilità c/o terzi, 110
MARZO
Iva vendite, 400. Iva acquisti, 300. Iva dovuta, 100. Iva dovuta con contabilità c/o terzi, 300.
Con tale metodo, quindi, differisce la liquidazione, ma non i termini di versamento.
Chi versa dovrà indicare correttamente il codice di riferimento secondo l'esatto periodo di liquidazione concordando con quanto poi indicherà in sede di compilazione del quadro VH in dichiarazione. In occasione della presentazione della Comunicazione, tali contribuenti devono allineare i dati, in quanto la stessa include le operazioni effettuate nell'anno d'imposta. Gli operatori, cioè, non devono considerare la liquidazione di gennaio ma far comunque riferimento a tutte le operazioni effettuate nell'anno d'imposta.
Operazioni straordinarie di incorporazione, fusione, scissione e conferimento:
1) Operazione avvenuta durante l'anno 2008 con soggetto "dante causa" estinto
La società risultante presenta una comunicazione contenente i dati delle operazioni effettuate dalla stessa. Presenta poi una comunicazione relativa alla società estinta, con riferimento alla frazione di anno cui si riferisce la comunicazione e fino all'ultima liquidazione eseguita prima dell'operazione straordinaria. "n tale comunicazione devono essere indicati, nella parte riservata al contribuente, i dati relativi al soggetto incorporato, scisso, conferente, ecc....
2) Operazione avvenuta durante l'anno 2008 senza estinzione del soggetto "dante causa"
Se, a seguito dell'operazione, vi è stata cessione del credito o del debito, l'incorporante presenterà due comunicazioni come al punto 1), mentre il soggetto dante causa non presenta la comunicazione. Se non vi è stata cessione di credito o debito, ciascuno dei soggetti presenta la propria comunicazione.
3) Operazione avvenuta tra 1/1/09 e 02/03/2009 con soggetto "dante causa" estinto
La società risultante effettua la comunicazione per conto del soggetto estinto, se questo non vi ha già provveduto, secondo le modalità di cui al punto 1).
4) Operazione avvenuta tra 1/1/09 e 02/03/2009 senza estinzione del soggetto "dante causa"
Ciascun soggetto assolve autonomamente all'adempimento dichiarativo, con riferimento all'anno solare 2008. Il trasferimento o meno del credito o del debito Iva in conseguenza dell'operazione straordinaria assumerà rilevanza solo ai fini della Comunicazione dati da presentare l'anno successivo, secondo quanto visto in precedenza.
In caso di successione ereditaria, la comunicazione è presentata dagli eredi per l'intero anno d'imposta.
Soggetti non residenti

  • soggetti con rappresentante fiscale (codice carica 6): quest'ultimo presenta la comunicazione per conto del rappresentato
  • soggetti identificati direttamente (articolo 35-ter): presentano normalmente la comunicazione
  • soggetti che nell'anno 2008 hanno operato sia con il rappresentante e sia con identificazione diretta (in tempi diversi): presenta la dichiarazione l'ultimo soggetto in essere alla data di presentazione della comunicazione
  • soggetti con stabile organizzazione in Italia (codice carica 1): deve essere presentata una comunicazione con riferimento alle operazioni imputabili alla stabile organizzazione. Nel caso in cui il soggetto abbia operato attraverso la stabile organizzazione e il rappresentante fiscale, ovvero abbia attuato l'identificazione diretta, ognuno di questi presenta la comunicazione autonomamente
  • la stabile organizzazione presenta la comunicazione con riferimento ai dati a essa imputabile.

Gruppi societari
Nel caso in cui ci si sia avvalsi della procedura dell'Iva di gruppo, ogni società presenta un autonomo modello con riferimento ai propri dati. Pertanto, la società controllante presenta la propria comunicazione con riferimento esclusivo alla propria attività.
Compilazione
Nelle operazioni attive vanno considerate le cessioni interne, intracomunitarie e di esportazioni, comprese quelle a esigibilità differita.
Allo stesso modo, nelle operazioni passive vanno considerai gli acquisti interni, intracomunitari e importazioni assoggettate a Iva.
Non vanno considerati i rimborsi infrannuali, le compensazioni o il credito Iva dell'anno precedente.