De Mattia & Palma Commercialisti - News
Iva di gruppo - 15/03/2009
l'agenzia delle entrate con la risoluzione n.51/e/2009 del 25.02.2009 ha stabilito che nell'ambito dell'iva di gruppo, in caso di gruppi di societa' con patrimonio consolidato superiore a 258.228....
il ministro dell'economia tremonti nella conferenza stampa al termine dell'ecofin del 10.03.2009 ha annunciato che l'italia ha ottenuto il via libera dall'ue affinche' l'aliquota agevolata iva al....
il decreto legge 5/2009 (decreto incentivi) ha stabilito un incremento delle sanzioni a carico del contribuente che utilizza indebitamente somme a credito (compensazioni indebite) con il mod. f24....
il decreto incentivi (d.l. 5/2009 del 10 febbraio 2009) agevola le imprese che realizzano operazioni di aggregazione (fusione, scissione, conferimento) mediante il riconoscimento gratuito dei maggiori....
il d.l. 5/2009 (decreto legge incentivi) e' stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale l'11 febbraio; il decreto contiene contributi per circa 2 miliardi di euro per l'acquisto di impianti a ....
in caso di prestiti fruttiferi effettuati dai soci in favore della societa' gli interessi erogati dalla societa' sono soggetti ad una ritenuta, d'acconto o d'imposta, a seconda dei casi. la ritenuta e....
i soci possono finanziare la societa' versando somme di denaro, definibili quale capitale di credito ed allocati al passivo, sub. d 3), dello stato patrimoniale ex art. 2424 c.c.. a tali prestiti....
la risoluzione n.91/e/2006 del 12.07.2006 emanata dall'agenzia delle entrate ha ribadito quanto gia' affermato con la precedente risoluzione n.115/e/2005 del 08.08.2005 in merito alla corretta individ....
la circolare n. 3/e/2009 del 04.02.2009 esamina alcuni casi particolari di acquisto di veicoli provenienti dall'estero. in caso di acquisto di ciclomotori, macchine agricole e macchine operatrici, la....
la circolare n. 3/e/2009 del 04.02.2009, emanata dall'agenzia delle entrate ma elaborata e redatta congiuntamente con il ministero dei trasporti, esamina alcuni casi particolari di immatricolazione ve....
De Mattia & Palma Commercialisti - News
Studio De Mattia
Via Misericordia 21 - 83029 - Solofra (AV)
Corso Europa 17|F - 83100 - Avellino
Tel. + 39 0825 1918295
Fax +39 089 8424464
Email : segreteria@studiodemattia.com
home > News > Rivalutazione immobili
Rivalutazione immobili - 07/02/2009

Il decreto legge 185/2008 consente alle imprese che redigono il bilancio 2008 in base al Codice Civile (non applicano gli IAS) e che sono soggetti IRES (quindi societa' di capitali ed enti commerciali) di operare la rivalutazione dei beni immobili posseduti in deroga a quanto disposto dal Codice Civile che sancisce il criterio del costo.

Tuttavia, il richiamo alla legge 342/2000 in pratica consente anche alle ditte individuali e alle societa' di persone di avvalersi della facolta' di operare la rivalutazione degli immobili iscritti in bilancio.

Non possono essere oggetto di rivalutazione le aree fabbricabili e i beni immobili alla cui produzione e/o cambio e' diretta l'attivita' d'impresa (rientrano in questa categoria i terreni e i fabbricati ch sono classificati in bilancio come rimanenze nell'attivo circolante).

Il limite alla rivalutazione e' posto dal valore di mercato, ossia il valore attribuito ai beni immobili, al netto degli ammortamenti, non puo' essere superiore al valore realizzabile sul mercato.

Le imprese possono scegliere se operare la rivalutazione solo in senso civilistico o dare ad essa anche valore fiscale; in pratica, le imprese possono operare la rivalutazione solo a fini civilistici (in tal caso i maggiori ammortamenti non saranno fiscalmente deducibili per cui andra' operata una variazione in aumento nel Modello Unico) o in alternativa dare rilevanza fiscale alla rivalutazione pagando un'imposta sostitutiva del 7% (per gli immobili ammortizzabili) o del 4% (per gli immobili non ammortizzabili). L'imposta si puo' pagare in un'unica soluzione entro il 16 giugno 2009 (termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi prodotti nel 2008) oppure in tre rate annuali con interessi calcolati al 3% all'anno.

Tuttavia, occorre far presente che a fronte di un'imposta sostitutiva assolta le imprese dovranno attendere il bilancio al 31.12.2013 prima di poter operare gli ammortamenti sui maggiori valori dei beni immobili e dovranno attendere il 01.01.2014 per poter beneficiare della rivalutazione in caso di vendita del bene rivalutato e, quindi, di determinazione della relativa plusvalenza. In pratica nei bilanci degli esercizi 2009-2012 si terra' conto dei maggiori ammortamenti ma la "quota" di ammortamenti calcolata sul maggior valore del bene immobile dovra' essere ripresa a tassazione nel Modello Unico mentre a partire dal 2013 e sino al completamento del processo di ammortamento l'impresa potra' recuperare gli ammortamenti a suo tempo non dedotti. Qualora l'impresa decidesse di vendere l'immobile rivalutato prima del 2013 la plusvalenza sara' determinata sul valore originario del bene (la rivalutazione non ha effetto e l'imposta pagata a suo tempo costituisce un credito d'imposta).

Pertanto, a fronte di un'imposta sostitutiva da pagare "oggi" i vantaggi fiscali si avranno a partire dal 2013 tal per cui l'operazione diventa poco appetibile se operata a fini fiscali ma interessante se operata solo a fini civilistici; infatti, l'impresa potra' far emergere il reale valore dei beni immobili iscritti in bilancio e patrimonializzare la societa' per effetto della riserva in sospensione d'imposta che dovra' essere iscritta per l'importo corrispondente alla rivalutazione operata. Il rafforzamento del patrimonio netto consente all'impresa di migliorare gli indici di bilancio, migliorare il rating creditizio ai fini della valutazione secondo i canoni di Basilea 2 e utilizzare la riserva in sospensione d'imposta per ridurre le perdite eventuali; in tal caso, pero', l'impresa non potra' distribuire utili ai soci prima di aver ricostituito la riserva stessa.