L’articolo 6 del D.L. 185/2008, ha introdotto la possibilità, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, di dedurre l’Irap, nella misura del 10 per cento forfetariamente riferita all’imposta dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi ovvero delle spese per i dipendenti.
L’Agenzia delle Entrate, durante il convegno “Telefisco 2009”, ha precisato che la deduzione può essere operata, a patto che alla formazione del valore della produzione imponibile ai fini Irap abbiano partecipato spese sopportate per lavoro dipendente oppure per interessi passivi.