De Mattia & Palma Commercialisti - News
Iva di gruppo - 15/03/2009
l'agenzia delle entrate con la risoluzione n.51/e/2009 del 25.02.2009 ha stabilito che nell'ambito dell'iva di gruppo, in caso di gruppi di societa' con patrimonio consolidato superiore a 258.228....
il ministro dell'economia tremonti nella conferenza stampa al termine dell'ecofin del 10.03.2009 ha annunciato che l'italia ha ottenuto il via libera dall'ue affinche' l'aliquota agevolata iva al....
il decreto legge 5/2009 (decreto incentivi) ha stabilito un incremento delle sanzioni a carico del contribuente che utilizza indebitamente somme a credito (compensazioni indebite) con il mod. f24....
il decreto incentivi (d.l. 5/2009 del 10 febbraio 2009) agevola le imprese che realizzano operazioni di aggregazione (fusione, scissione, conferimento) mediante il riconoscimento gratuito dei maggiori....
il d.l. 5/2009 (decreto legge incentivi) e' stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale l'11 febbraio; il decreto contiene contributi per circa 2 miliardi di euro per l'acquisto di impianti a ....
in caso di prestiti fruttiferi effettuati dai soci in favore della societa' gli interessi erogati dalla societa' sono soggetti ad una ritenuta, d'acconto o d'imposta, a seconda dei casi. la ritenuta e....
i soci possono finanziare la societa' versando somme di denaro, definibili quale capitale di credito ed allocati al passivo, sub. d 3), dello stato patrimoniale ex art. 2424 c.c.. a tali prestiti....
la risoluzione n.91/e/2006 del 12.07.2006 emanata dall'agenzia delle entrate ha ribadito quanto gia' affermato con la precedente risoluzione n.115/e/2005 del 08.08.2005 in merito alla corretta individ....
la circolare n. 3/e/2009 del 04.02.2009 esamina alcuni casi particolari di acquisto di veicoli provenienti dall'estero. in caso di acquisto di ciclomotori, macchine agricole e macchine operatrici, la....
la circolare n. 3/e/2009 del 04.02.2009, emanata dall'agenzia delle entrate ma elaborata e redatta congiuntamente con il ministero dei trasporti, esamina alcuni casi particolari di immatricolazione ve....
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Auto aziendali e IVA - 14/02/2009

La Legge Finanziaria per il 2008 ha recepito la decisione dell'UE del 27 giugno 2007 in merito alla detrazione dell'IVA sulle autovetture nella misura del 40%. La Finanziaria 2008, pertanto, modificando l'art. 19-bis 1, lett. c) del D.P.R. 633/1972, ha stabilito la regola generale per cui l'IVA relativa all'acquisto o importazione, leasing, noleggio e spese di gestione (carburanti, lubrificanti, custodia, manutenzione, riparazione e impiego*) sulle autovetture e' detraibile nella misura del 40%, ad esclusione degli agenti e rappresentanti di commercio (per i quali permane la detrazione dell'IVA all'80%), i rivenditori di auto (detrazione integrale) e i mezzi ad uso esclusivamente aziendale o professionale. L'utilizzo esclusivo dell'auto da parte dell'impresa o del professionista, tuttavia, deve essere adeguatamente documentato al fine di fornire prova al Fisco dell'esclusivita' dell'utilizzo.

Inoltre e' previsto l'obbligo di assoggettare ad IVA, a valore normale, l'impiego privato dell'auto o della messa a disposizione a titolo gratuito a favore dei dipendenti, ma solo quando sia stata detratta l'IVA al 100% in quanto si era originariamente considerato il veicolo ad uso interamente aziendale.

Ancora, in presenza di addebito di somme al dipendente per l'uso privato delle auto, la base imponibile e' pari al valore normale del servizio che corrisponde all'importo valido ai fini della tassazione Irpef del benefit (30% della Tariffa ACI dei 15.000 Km), al lordo delle somme trattenute al dipendente e al netto dell'IVA compresa in detto importo. Le imprese che fatturano ai propri dipendenti un importo almeno pari al benefit annuo possono operare l'integrale detrazione dell'IVA sugli acquisti.  

I veicoli oggetto della normativa a partire dal 28 giugno 2007 sono:

  • tutti i veicoli stradali a motore, intendendo per tali quelli, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera le 3,5 tonnellate ed il cui numero di posti a sedere, escluso il conducente, non sia superiore ad otto. E' irrilevante la classificazione in sede di immatricolazione (autovettura, autocarro o autoveicolo ad uso promiscuo) in quanto per la classificazione degli autocarri il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 06.12.2006 ha introdotto il rapporto potenza/massa**
  • sono esclusi dal regime i motocicli di cilindrata superiore a 350 c.c. per i quali non vi e' alcuna possibilita' di detrazione dell'IVA, ad eccezione dei rivenditori

* Il transito stradale (i pedaggi) non e' compreso tra le spese per cui e' prevista la detrazione dell'IVA per cui tali spese continuano ad essere oggettivamente indetraibili per qualsiasi autovettura.

** Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 06.12.2006 equipara fiscalmente alle autovetture i veicoli che pur immatricolati come N1 abbiano codice di carrozzeria F0, quattro o piu' posti e un rapporto tra la potenza del motore (espressa in Kw) e la portata del veicolo (differenza tra la massa complessiva e la tara), espressa in tonnellata, uguale o superiore a 180.