L'art. 21 del d.p.r. 633/1972, come modificato dal D.Lgs. 52/2004 ha previsto la possibilita' di affidare a terzi l'incarico di emettere la fattura. E', infatti, espressamente prevista la possibilita' che la fattura venga emessa dal cliente o da parte di un terzo soggetto diverso dal cessionario/committente.
La responsabilita' della fatturazione resta a carico del soggetto pssivo d'imposta e sulla fattura deve essere annotato che si tratta di fattura emessa dal cliente ovvero dal terzo per conto del cedente/prestatore.
L'incarico di emissione della fatturazione in outsourcing non e' sottoposto a specifici adempimenti se il rapporto e' tra soggetti residente mentre se il soggetto cliente o il soggetto terzo sono residenti in un Paese extra UE sussistono regole e adempimenti chiari.
Se non esistono strumenti giuridici che disciplinano la reciproca assistenza, l'incarico di emissione della fatturazione puo' essere conferito solo al verificarsi delle seguenti condizioni:
* La trasmissione della comunicazione preventiva, esclusivamente in via telematica, puo' essere effettuata:
A fronte della comunicazione presentata viene rilasciato un protocollo telematico che costituisce l'identificativo da utilizzare in ogni caso di variazione o cessazione dei dati contenuti nella comunicazione. Le comunicazione di variazione/cessazione devono essere trasmesse con le stesse modalita' entro 30 giorni.