De Mattia & Palma Commercialisti - News
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la revisione contabile (obbligatoria o volontaria) del bilancio oltre a rispondere ad obblighi di legge, consente alle aziende di raggiungere anche altri importanti obiettivi, quali: anali....
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Iva al 22% - 30/09/2013
dal 1° ottobre 2013 entra in vigore l’aliquota iva al 22% mentre rimangono invariate le aliquote ridotte al 4% e al 10%. visto lo scarsissimo lasso temporale che il legislatore ha co....
l’istituto della transazione fiscale, disciplinato dall’art. 182-ter della l.f., rappresenta una particolare procedura “transattiva” tra fisco e contribuente, collocata nel cor....
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Fatturazione in outsourcing - 14/02/2009

L'art. 21 del d.p.r. 633/1972, come modificato dal D.Lgs. 52/2004 ha previsto la possibilita' di affidare a terzi l'incarico di emettere la fattura. E', infatti, espressamente prevista la possibilita' che la fattura venga emessa dal cliente o da parte di un terzo soggetto diverso dal cessionario/committente.

La responsabilita' della fatturazione resta a carico del soggetto pssivo d'imposta e sulla fattura deve essere annotato che si tratta di fattura emessa dal cliente ovvero dal terzo per conto del cedente/prestatore.

L'incarico di emissione della fatturazione in outsourcing non e' sottoposto a specifici adempimenti se il rapporto e' tra soggetti residente mentre se il soggetto cliente o il soggetto terzo sono residenti in un Paese extra UE sussistono regole e adempimenti chiari.

Se non esistono strumenti giuridici che disciplinano la reciproca assistenza, l'incarico di emissione della fatturazione puo' essere conferito solo al verificarsi delle seguenti condizioni:

  • comunicazione preventiva all'Amministrazione Finanziaria*
  • il soggetto passivo nazionale deve aver iniziato l'attivita' da almeno 5 anni
  • non devono essere stati notificati atti impositivi o di contestazione di violazioni sostanziali in materia di IVA nei 5 anni precedenti.

* La trasmissione della comunicazione preventiva, esclusivamente in via telematica, puo' essere effettuata:

  • direttamente tramite Entratel o Internet
  • tramite uno degli intermediari di cui all'art 3, comma 2-bis e 3, d.p.r. 322/1998.

A fronte della comunicazione presentata viene rilasciato un protocollo telematico che costituisce l'identificativo da utilizzare in ogni caso di variazione o cessazione dei dati contenuti nella comunicazione. Le comunicazione di variazione/cessazione devono essere trasmesse con le stesse modalita' entro 30 giorni.