L'art. 16 comma 1 del decreto anticrisi (D.L. 185/2008) modifica l'art. 21 della L. 413/1991 reintroducendo nell'ordinamentoil principio del silenzio - assenso nell'ipotesi di interpello antielusivo. Il contribuente, anche prima della conclusione di un contratto, convenzione o di un atto che possa dar luogo all'applicazione delle norme antielusive, puo' richiedere un parere preventivo all'Agenzia delle Entrate, fornendo tutti gli elementi conoscitivi utili ai fini della corretta qualificazione tributaria del caso prospettato.
Se a seguito di presentazione dell'interpello, entro 120 giorni si riscontri una mancata comunicazione del parere da parte dell'Agenzia delle Entrate e trascorsi ulteriori 60 giorni dalla diffida ad adempiere non segua alcuna risposta, si perfeziona il silenzio - assenso in favore della soluzione prospettata dal contribuente.
Si evidenzia che le funzioni precedentemente svolte dal Comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive e' ora svolto dall'Agenzia delle Entrate.