De Mattia & Palma Commercialisti - News
scade il 16 marzo 2011 il termine per il versamento dell’iva dovuta sulla base della dichiarazione iva annuale da presentare in forma autonoma o in unico 2011. soggetti obbligati sono obbligat....
dal 2011 l’istanza per il rimborso iva non si presenta piu' al concessionario con il modello vr ma solo in dichiarazone e per via telematica. con provvedimento del direttore dell’agenzia ....
a partire dal 1 luglio 2011 gli avvisi di accertamento relativi al periodo d'imposta 2007 e successivi non saranno piu' seguiti dalla cartella di pagamento ma saranno titoli immediatamente esecut....
a partire dal 1 gennaio 2011 non e' piu' possibile compensare con altri tributi in f24 eventuali crediti erariali (ad esempio per iva o per imposte sui redditi), quando lo stesso contri....
un provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate datato 30 dicembre 2010 stabilisce che per le attivita' di tutoraggio e accertamento su imprese e grandi contribuenti stranieri, ma ident....
il 29 dicembre 2010 con provvedimento protocollo 2010/188376 l’agenzia delle entrate ha dato attuazione al regime autorizzatorio introdotto dal dl 78/2010 per l’effettuazione delle operazi....
Spesometro - 02/01/2011
dopo il redditometro arriva lo spesometro, vale a dire il nuovo sistema di controllo dell’agenzia delle entrate contro l’evasione fiscale che setaccera’ tutti i pagamenti tra i sogge....
a partire dal 1 febbraio 2011 viene modificata la misura delle sanzioni ridotte previste in caso di utilizzo del ravvedimento operoso. in particolare: - per i versamenti omessi, care....
la legge di stabilita' 2011 ha stabilito che per le cessioni di immobili abitativi da parte di un'impresa di costruzioni (o ristrutturazioni) l’esenzione iva scatta dopo cinque anni da....
confermata anche per il 2011 l’agevolazione prevista per gli interventi diretti al risparmio energetico. con una novita': lo “sconto” in dichiarazione per i lavori effettuati nel 20....
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Compensi amministratore: il fisco non puo' sindacarne la congruita' - 09/12/2008

La congruità dei compensi agli amministratori non è sindacabile da parte degli uffici fiscali. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza 28595/2008 depositata il 2 dicembre scorso, affermando la piena deducibilità degli importi pagati. Negli anni scorsi la giurisprudenza di legittimità aveva a più riprese affermato il principio secondo cui, in presenza di compensi stabiliti in misura eccessiva rispetto a un valore congruo per le dimensioni e la redditività dell'impresa, rientrava nei poteri del Fisco disconoscere la deducibilità di una parte di tale costo, in quanto mancante dei requisiti di inerenza alla attività dell'impresa. Ora i giudici di legittimità hanno precisato che il Fisco non ha il potere di valutare la congruità dei compensi corrisposti ad amministratori di società, per cui tali compensi sono comunque deducibili dal reddito di impresa nel periodo di imposta in cui sono pagati.