De Mattia & Palma Commercialisti - News
scade il 16 marzo 2011 il termine per il versamento dell’iva dovuta sulla base della dichiarazione iva annuale da presentare in forma autonoma o in unico 2011. soggetti obbligati sono obbligat....
dal 2011 l’istanza per il rimborso iva non si presenta piu' al concessionario con il modello vr ma solo in dichiarazone e per via telematica. con provvedimento del direttore dell’agenzia ....
a partire dal 1 luglio 2011 gli avvisi di accertamento relativi al periodo d'imposta 2007 e successivi non saranno piu' seguiti dalla cartella di pagamento ma saranno titoli immediatamente esecut....
a partire dal 1 gennaio 2011 non e' piu' possibile compensare con altri tributi in f24 eventuali crediti erariali (ad esempio per iva o per imposte sui redditi), quando lo stesso contri....
un provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate datato 30 dicembre 2010 stabilisce che per le attivita' di tutoraggio e accertamento su imprese e grandi contribuenti stranieri, ma ident....
il 29 dicembre 2010 con provvedimento protocollo 2010/188376 l’agenzia delle entrate ha dato attuazione al regime autorizzatorio introdotto dal dl 78/2010 per l’effettuazione delle operazi....
Spesometro - 02/01/2011
dopo il redditometro arriva lo spesometro, vale a dire il nuovo sistema di controllo dell’agenzia delle entrate contro l’evasione fiscale che setaccera’ tutti i pagamenti tra i sogge....
a partire dal 1 febbraio 2011 viene modificata la misura delle sanzioni ridotte previste in caso di utilizzo del ravvedimento operoso. in particolare: - per i versamenti omessi, care....
la legge di stabilita' 2011 ha stabilito che per le cessioni di immobili abitativi da parte di un'impresa di costruzioni (o ristrutturazioni) l’esenzione iva scatta dopo cinque anni da....
confermata anche per il 2011 l’agevolazione prevista per gli interventi diretti al risparmio energetico. con una novita': lo “sconto” in dichiarazione per i lavori effettuati nel 20....
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Bonus aggregazioni aziendale anche nel 2009 - 18/02/2009

Con il D.L. n. 5/2009 (il c.d. "decreto incentivi"), pubblicato in G.U. n. 34/2009, la disciplina agevolativa prevista dalla Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per gli anni 2007 e 2008 relativa alle operazioni di aggregazione aziendale è stata confermata anche per il periodo d'imposta 2009.

La normativa in esame, permette ai soggetti IRES risultanti da operazioni straordinarie (quali fusioni, scissioni, cessioni o conferimenti), di fruire del riconoscimento fiscale di maggiori valori iscritti sui beni materiali ed immateriali fino ad un importo di 5 milioni di euro, senza dover pagare l'imposta sostitutiva, con effetto però dal periodo d'imposta successivo a quello in cui ha avuto luogo l'aggregazione.

Rispetto alle regole attualmente in vigore, per le operazioni di aggregazione del 2009, viene meno l'obbligo di presentare l'apposita istanza di interpello preventivo all'Agenzia delle Entrate, per attestare la sussistenza dei requisiti richiesti.