De Mattia & Palma Commercialisti - News
Iva di gruppo - 15/03/2009
l'agenzia delle entrate con la risoluzione n.51/e/2009 del 25.02.2009 ha stabilito che nell'ambito dell'iva di gruppo, in caso di gruppi di societa' con patrimonio consolidato superiore a 258.228....
il ministro dell'economia tremonti nella conferenza stampa al termine dell'ecofin del 10.03.2009 ha annunciato che l'italia ha ottenuto il via libera dall'ue affinche' l'aliquota agevolata iva al....
il decreto legge 5/2009 (decreto incentivi) ha stabilito un incremento delle sanzioni a carico del contribuente che utilizza indebitamente somme a credito (compensazioni indebite) con il mod. f24....
il decreto incentivi (d.l. 5/2009 del 10 febbraio 2009) agevola le imprese che realizzano operazioni di aggregazione (fusione, scissione, conferimento) mediante il riconoscimento gratuito dei maggiori....
il d.l. 5/2009 (decreto legge incentivi) e' stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale l'11 febbraio; il decreto contiene contributi per circa 2 miliardi di euro per l'acquisto di impianti a ....
in caso di prestiti fruttiferi effettuati dai soci in favore della societa' gli interessi erogati dalla societa' sono soggetti ad una ritenuta, d'acconto o d'imposta, a seconda dei casi. la ritenuta e....
i soci possono finanziare la societa' versando somme di denaro, definibili quale capitale di credito ed allocati al passivo, sub. d 3), dello stato patrimoniale ex art. 2424 c.c.. a tali prestiti....
la risoluzione n.91/e/2006 del 12.07.2006 emanata dall'agenzia delle entrate ha ribadito quanto gia' affermato con la precedente risoluzione n.115/e/2005 del 08.08.2005 in merito alla corretta individ....
la circolare n. 3/e/2009 del 04.02.2009 esamina alcuni casi particolari di acquisto di veicoli provenienti dall'estero. in caso di acquisto di ciclomotori, macchine agricole e macchine operatrici, la....
la circolare n. 3/e/2009 del 04.02.2009, emanata dall'agenzia delle entrate ma elaborata e redatta congiuntamente con il ministero dei trasporti, esamina alcuni casi particolari di immatricolazione ve....
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Iva differita - 02/03/2009

L’esigibilità differita disciplinata dall’art. 7, D.L. 185/2008, al comma 1, prevede che essa si applichi nei confronti di soggetti che agiscono nell’esercizio d’impresa, arte o professione e, pertanto, sono escluse le operazioni effettuate nei confronti di privati consumatori.

Il differimento della nascita del debito d’imposta in capo al cedente o prestatore, viene comunque limitato, in caso di mancato pagamento del corrispettivo, al termine di un anno dal momento di effettuazione di dell’operazione, allo scadere del quale l’imposta è comunque dovuta dal medesimo cedente o prestatore.
Il termine di un anno non opera nel caso in cui il cessionario o committente si trovi in particolari difficoltà finanziarie attestate dall’assoggettamento ad una procedura concorsuale o esecutiva; in questi casi la sospensione operi senza alcun limite temporale e l’esigibilità dell’Iva è legata al momento e nei limiti in cui il corrispettivo verrà incassato.
Il comma 1 prevede inoltre che per tutte le operazioni soggette ad Iva ad esigibilità differita, deve essere effettuata un’apposita annotazione in fattura con richiamo della relativa norma, con la specificazione che la mancata indicazione in fattura di tale circostanza, fa considerare l’operazione ad “esigibilità immediata”.
Sempre il comma 1 precisa ancora come siano escluse dal differimento le operazioni effettuate da soggetti che applicano l’imposta secondo le disposizioni di un regime speciale quali, ad esempio, quelle effettuate nell’ambito del regime del margine applicabile al commercio dei beni usati, oggetti d’arte, d’antiquariato e da collezione o quelle effettuate dalle agenzie di viaggio, soggette al regime speciale di cui all’art. 74-ter, D.P.R. 633/1972.
Sono altresi escluse dal differimento anche le operazioni assoggettate ad imposta, sulla base del cd. “reverse charge” dove il debitore d’imposta è individuato non nella persona del cedente o prestatore, ma in quella del cessionario committente.
Queste, in sostanza, le nuove regole che si affiancheranno a quelle esistenti per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in favore dello Stato e degli enti pubblici.
Dalla comparazione delle due normative che regolano il differimento risulta subito evidente come le stesse differiscano per diversi aspetti. La prima sostanziale differenza è legata al fatto che il nuovo differimento è limitato ad un anno, mentre quello vecchio non ha alcun limite temporale. 
Una seconda diversità attiene le annotazioni in fattura, poiché nelle cessioni o nelle prestazioni verso lo Stato o enti pubblici, l’assenza di indicazione determina l’operatività dell’esigibilità differita, mentre per la nuova normativa, la mancata annotazione in fattura caratterizza l’esigibilità immediata dell’imposta.
Come si è visto, ciò è dovuto al fatto che il regime, per cosi dire “naturale”, delle operazioni realizzate in favore dello Stato e degli altri enti pubblici, è quello dell’esigibilità differita, mentre per quello nuovo è esattamente il contrario, poiché il regime naturale è rappresentato dall’esigibilità immediata.
Quanto stabilito nell’art. 7, D.L . 185/2008, deve essere considerata una norma di carattere eccezionale con i connotati tipici di un’agevolazione tributaria; essa, infatti, non ha applicazione generalizzata, ma è limitata ad una particolare categoria di soggetti