De Mattia & Palma Commercialisti - News
scade il 16 marzo 2011 il termine per il versamento dell’iva dovuta sulla base della dichiarazione iva annuale da presentare in forma autonoma o in unico 2011. soggetti obbligati sono obbligat....
dal 2011 l’istanza per il rimborso iva non si presenta piu' al concessionario con il modello vr ma solo in dichiarazone e per via telematica. con provvedimento del direttore dell’agenzia ....
a partire dal 1 luglio 2011 gli avvisi di accertamento relativi al periodo d'imposta 2007 e successivi non saranno piu' seguiti dalla cartella di pagamento ma saranno titoli immediatamente esecut....
a partire dal 1 gennaio 2011 non e' piu' possibile compensare con altri tributi in f24 eventuali crediti erariali (ad esempio per iva o per imposte sui redditi), quando lo stesso contri....
un provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate datato 30 dicembre 2010 stabilisce che per le attivita' di tutoraggio e accertamento su imprese e grandi contribuenti stranieri, ma ident....
il 29 dicembre 2010 con provvedimento protocollo 2010/188376 l’agenzia delle entrate ha dato attuazione al regime autorizzatorio introdotto dal dl 78/2010 per l’effettuazione delle operazi....
Spesometro - 02/01/2011
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la legge di stabilita' 2011 ha stabilito che per le cessioni di immobili abitativi da parte di un'impresa di costruzioni (o ristrutturazioni) l’esenzione iva scatta dopo cinque anni da....
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Iva differita - 02/03/2009

L’esigibilità differita disciplinata dall’art. 7, D.L. 185/2008, al comma 1, prevede che essa si applichi nei confronti di soggetti che agiscono nell’esercizio d’impresa, arte o professione e, pertanto, sono escluse le operazioni effettuate nei confronti di privati consumatori.

Il differimento della nascita del debito d’imposta in capo al cedente o prestatore, viene comunque limitato, in caso di mancato pagamento del corrispettivo, al termine di un anno dal momento di effettuazione di dell’operazione, allo scadere del quale l’imposta è comunque dovuta dal medesimo cedente o prestatore.
Il termine di un anno non opera nel caso in cui il cessionario o committente si trovi in particolari difficoltà finanziarie attestate dall’assoggettamento ad una procedura concorsuale o esecutiva; in questi casi la sospensione operi senza alcun limite temporale e l’esigibilità dell’Iva è legata al momento e nei limiti in cui il corrispettivo verrà incassato.
Il comma 1 prevede inoltre che per tutte le operazioni soggette ad Iva ad esigibilità differita, deve essere effettuata un’apposita annotazione in fattura con richiamo della relativa norma, con la specificazione che la mancata indicazione in fattura di tale circostanza, fa considerare l’operazione ad “esigibilità immediata”.
Sempre il comma 1 precisa ancora come siano escluse dal differimento le operazioni effettuate da soggetti che applicano l’imposta secondo le disposizioni di un regime speciale quali, ad esempio, quelle effettuate nell’ambito del regime del margine applicabile al commercio dei beni usati, oggetti d’arte, d’antiquariato e da collezione o quelle effettuate dalle agenzie di viaggio, soggette al regime speciale di cui all’art. 74-ter, D.P.R. 633/1972.
Sono altresi escluse dal differimento anche le operazioni assoggettate ad imposta, sulla base del cd. “reverse charge” dove il debitore d’imposta è individuato non nella persona del cedente o prestatore, ma in quella del cessionario committente.
Queste, in sostanza, le nuove regole che si affiancheranno a quelle esistenti per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in favore dello Stato e degli enti pubblici.
Dalla comparazione delle due normative che regolano il differimento risulta subito evidente come le stesse differiscano per diversi aspetti. La prima sostanziale differenza è legata al fatto che il nuovo differimento è limitato ad un anno, mentre quello vecchio non ha alcun limite temporale. 
Una seconda diversità attiene le annotazioni in fattura, poiché nelle cessioni o nelle prestazioni verso lo Stato o enti pubblici, l’assenza di indicazione determina l’operatività dell’esigibilità differita, mentre per la nuova normativa, la mancata annotazione in fattura caratterizza l’esigibilità immediata dell’imposta.
Come si è visto, ciò è dovuto al fatto che il regime, per cosi dire “naturale”, delle operazioni realizzate in favore dello Stato e degli altri enti pubblici, è quello dell’esigibilità differita, mentre per quello nuovo è esattamente il contrario, poiché il regime naturale è rappresentato dall’esigibilità immediata.
Quanto stabilito nell’art. 7, D.L . 185/2008, deve essere considerata una norma di carattere eccezionale con i connotati tipici di un’agevolazione tributaria; essa, infatti, non ha applicazione generalizzata, ma è limitata ad una particolare categoria di soggetti