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Titoli di debito di Srl: profili civilistici - 05/03/2009

Con la riforma del diritto societario, viene estesa anche alle società a responsabilità limitata la possibilità di finanziarsi mediante i titoli obbligazionari (o, per usare lo stesso termine del legislatore, “i titoli di debito”).

Competenza all’emissione

Il legislatore non ha previsto un organo deputato all’emissione, sicché l’atto costitutivo potrà attribuirne la facoltà agli amministratori o all’assemblea dei soci. La decisione relativa all’emissione potrà essere assunta con il quorum indicato nello statuto (ad esempio, i due terzi o altra percentuale) in base alla volontà dei soci.

Sottoscrizione
La novità dell’emissione delle obbligazioni anche per le srl viene contemperata dalla necessità di stabilire alcune norme a garanzia degli interessi dei risparmiatori.
È previsto, dunque, che i titoli di debito possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali (ad esempio, le banche). Inoltre, in caso di successiva circolazione dei titoli, chi li trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali o soci della società emittente.
Tale particolarità spiega anche il motivo per cui il legislatore abbia deciso di affidare totalmente la materia dei titoli di debito alla volontà dei soci; infatti, mentre nel caso delle spa i sottoscrittori sono rappresentati direttamente dal mercato, per le srl il creditore è un soggetto che ha funzioni di garanzia del mercato in caso di loro circolazione.
 
Limite massimo sottoscrivibile
Il Codice non prevede, diversamente dal caso delle società per azioni, limiti quantitativi massimi per l’emissione dei titoli, sicché viene di fatto rimessa ai soci la relativa decisione in merito all’inserimento di apposite clausole nell’atto costitutivo.
In ogni caso, l’apposizione di un limite quantitativo non è obbligatoria, sicché i soci potranno riservarsi di non indicarne alcuno, e quindi non essere costretti ad una modifica dell’atto costitutivo qualora in futuro si decidesse di superare detto limite.
Nel caso in cui invece i soci lo vogliano indicare, saranno liberi anche di inserire nell’atto costitutivo un richiamo totale o parziale ai limiti previsti per le s.p.a. in tema di prestiti obbligazionari.
Di conseguenza si potrà prevedere che l’emissione debba avvenire nel rispetto di determinati limiti quantitativi (per esempio, il doppio del capitale sociale, o del patrimonio netto), o temporali (ad esempio, non prima che sia trascorso un determinato periodo di tempo dalla costituzione della società), o che essa avvenga subordinatamente al verificarsi di alcuni eventi appositamente indicati.
Oggetto della decisione di emissione
La decisione di emissione dei titoli di debito deve indicare:
a) il valore nominale di ciascun titolo;
b) il rendimento dei titoli o i criteri per la sua determinazione;
c) le modalità e i tempi di pagamento degli interessi e di rimborso dei titoli;
d) se il diritto dei sottoscrittori alla restituzione del capitale ed agli interessi sia, in tutto o in parte, subordinato alla soddisfazione dei diritti di altri creditori della società;
e) se i tempi e l’entità del pagamento degli interessi possano variare in dipendenza di parametri oggettivi anche relativi all’andamento economico della società.
 
Contenuto dei titoli
Anche il contenuto dei titoli di debito dovrà essere previsto nella decisione di emissione.
In linea di massima, i titoli di debito devono indicare:
1) la denominazione, l’oggetto e la sede della società, con l’indicazione dell’ufficio del Registro delle imprese presso il quale la società è iscritta;
2) il capitale sociale e le riserve esistenti al momento dell’emissione;
3) la data della deliberazione di emissione e della sua iscrizione nel Registro delle Imprese;
4) l’ammontare complessivo dell’emissione, il valore nominale di ciascun titolo, i diritti con essi attribuiti, il rendimento o i criteri per la sua determinazione e il modo di pagamento e di rimborso, l’eventuale subordinazione
dei diritti dei sottoscrittori a quelli di altri creditori della società;
5) le eventuali garanzie da cui sono assistiti;
6) se emessi al portatore, l’investitore professionale che ha sottoscritto i titoli stessi.
 
Assemblea degli obbligazionisti
A differenza di quanto stabilito in caso di emissione di titoli obbligazionari delle società per azioni, non è previsto che i possessori dei titoli di debito delle s.r.l. si organizzino in forma assembleare.
Pertanto, spetterà agli obbligazionisti la decisione sulla creazione di un simile organismo di controllo, mentre spetterà ai soci l’attribuzione a tale organismo di poteri di controllo simili a quelli previsti per l’assemblea degli obbligazionisti nella società per azioni, quali per esempio la facoltà di deliberare in merito alle modificazioni delle condizioni dell’emissione e in genere sugli altri oggetti di interesse comune degli obbligazionisti.
Nella clausola occorre indicare se la competenza spetti agli amministratori o ai soci, nonché le modalità e le maggioranze necessarie per la decisione.
Nel caso in cui sia ne sia prevista la costituzione, l’assemblea potrà deliberare in merito alla nomina e revoca del rappresentante comune, alle modificazioni delle condizioni del prestito, alla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo, nonché agli altri oggetti d’interesse comune dei possessori dei titoli di debito.
Per la convocazione dell’assemblea dei possessori di titoli di debito, potrà essere prevista la competenza degli amministratori o del rappresentante comune dei possessori dei titoli di debito o da una percentuale stabilita di possessori di titoli di debito.
Si dovranno fissare altresì le modalità di convocazione nel caso di emissione di titoli di debito al portatore.
All’assemblea dei possessori di titoli di debito possono assistere gli amministratori e i sindaci.
È poi opportuno prevedere che le deliberazioni dell’assemblea dei possessori dei titoli di debito vengano verbalizzate su apposito libro, numerato e vidimato prima di esser posto in uso e tenuto con le stesse modalità con cui sono tenuti gli altri libri sociali, e ciò a fini probatori e di pubblicità del contenuto delle decisioni dell’assemblea stessa.
Potrà essere stabilita anche la modalità di nomina e di durata in carica del rappresentante comune, nonché i doveri e i diritti, e il relativo compenso.