La Risoluzione n. 54/E del 04.03.2009 dell'Agenzia delle Entrate stabilisce che i titoli di debito emessi dalle Srl vanno trattati, sotto il profilo tributario, al pari delle obbligazioni emesse dalle Spa (e quindi anche dalle Sapa la cui disciplina rinvia alle Spa) e per essi trova, pertanto, applicazione l'art. 44, comma 2, lett. c), n. 2 del TUIR. Tuttavia, precisa la Risoluzione devono ricorrere le seguenti tre condizioni:
1) deve trattarsi di "titoli di massa", ossia emessi in notevole quantita', con carattere di omogeneita' ed in base ad un'unica operazione economica nonche' idonei alla circolazione presso il pubblico;
2) i titoli devono contenere l'obbligazione incondizionata da parte dell'emittente di pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella in essi indicata, con o senza corresponsione di proventi periodici;
3) i titoli non devono attribuire ai possessori alcun diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione della societa' emittente o dell'affare (se relativi ai patrimoni destinati ad uno specifico affare) in relazione ai quali sono stati emessi, ne' diritti di controllo sulla societa' emittente.
Qualora ricorrono tali tre condizioni i proventi prodotti dai titoli di debito sono soggetti a ritenuta applicata dall'emittente.
In particolare, se il percettore del provento e' un societa' o un imprenditore individuale la ritenuta e' a titolo d'acconto mentre il percettore e' un soggetto che non agisce in regime d'impresa oppure e' un soggetto non residente la ritenuta e' a titolo d'imposta.
La ritenuta e' del 12,50% se ricorrono due condizioni:
1) il prestito ha scadenza inferiore a 18 mesi
2) il tasso di rendimento effettivo dei titoli non e' superiore, al momento dell'emissione, al tasso ufficiale di riferimento aumentato di 2/3.
La mancanza anche di una sola di queste due condizioni impone alla societa' emittente di applicare la ritenuta nella misura del 27%.