Prima di affrontare il tema della corretta procedura di immatricolazione di auto provenienti dall'estero e' bene chiarire dapprima il quadro normativo di riferimento e la prassi indicata dall'Agenzia delle Entrate delle Entrate.
In casi di acqusto di auto provenienti da paesi extra UE l'art. 1 comma 378 della Legge 311/2004 ha istituto l'obbligo di comunicare al Dipartimento dei trasporti terrestri (Dtt) i seguenti dati:
1. codice fiscale del fornitore UE o nazionale
2. numero di telaio del veicolo
3. data di acquisto o di cessione, anche all'esportazione
L'art. 1 co. 9-10 del decreto legge 262/2006 convertito con modifiche con la Legge 286/2006, al fine di arginare le cosiddette "frodi carosello", dai fini dell'immissione nel mercato nazionale di auto distingue tra acquisto intracomunitario e importazione.
In caso di acquisto intracomunitario ha introdotto l'obbligo di versamento dell'IVA con un particolare Mod. F24 riportante il numero di telaio del mezzo di trasporto prima dell'immatricolazione o voltura; in caso di importazione, invece, subordina l'immatricolazione alla presentazione ai competenti uffici della certificazione doganale che attesti l'assolvimento dell'IVA.
Il Mod. F24 (denominato Mod. F24 Iva immatricolazione auto UE) necessario per l'assolvimento dell'IVA in caso di acquisto intracomunitario e' stato istituito con il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 25.10.2007 mentre la Risoluzione n. 337/E del 21.11.2007 ha istituito i codici tributo per il versamento dell'IVA relativa.
La successiva Risoluzione 172/E del 24.04.2008 ha spiegato che gli acquisti di auto intracomunitarie soggette al regime del margine, non potendosi qualificare come operazioni intracomunitarie, non sono interessati dalle disposizioni del D.L. 262/2006.