De Mattia & Palma Commercialisti - News
scade il 16 marzo 2011 il termine per il versamento dell’iva dovuta sulla base della dichiarazione iva annuale da presentare in forma autonoma o in unico 2011. soggetti obbligati sono obbligat....
dal 2011 l’istanza per il rimborso iva non si presenta piu' al concessionario con il modello vr ma solo in dichiarazone e per via telematica. con provvedimento del direttore dell’agenzia ....
a partire dal 1 luglio 2011 gli avvisi di accertamento relativi al periodo d'imposta 2007 e successivi non saranno piu' seguiti dalla cartella di pagamento ma saranno titoli immediatamente esecut....
a partire dal 1 gennaio 2011 non e' piu' possibile compensare con altri tributi in f24 eventuali crediti erariali (ad esempio per iva o per imposte sui redditi), quando lo stesso contri....
un provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate datato 30 dicembre 2010 stabilisce che per le attivita' di tutoraggio e accertamento su imprese e grandi contribuenti stranieri, ma ident....
il 29 dicembre 2010 con provvedimento protocollo 2010/188376 l’agenzia delle entrate ha dato attuazione al regime autorizzatorio introdotto dal dl 78/2010 per l’effettuazione delle operazi....
Spesometro - 02/01/2011
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la legge di stabilita' 2011 ha stabilito che per le cessioni di immobili abitativi da parte di un'impresa di costruzioni (o ristrutturazioni) l’esenzione iva scatta dopo cinque anni da....
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Acquisto auto dall'estero: quadro normativo - 08/03/2009

Prima di affrontare il tema della corretta procedura di immatricolazione di auto provenienti dall'estero e' bene chiarire dapprima il quadro normativo di riferimento e la prassi indicata dall'Agenzia delle Entrate delle Entrate.

In casi di acqusto di auto provenienti da paesi extra UE l'art. 1 comma 378 della Legge 311/2004 ha istituto l'obbligo di comunicare al Dipartimento dei trasporti terrestri (Dtt) i seguenti dati:

1. codice fiscale del fornitore UE o nazionale

2. numero di telaio del veicolo

3. data di acquisto o di cessione, anche all'esportazione

L'art. 1 co. 9-10 del decreto legge 262/2006 convertito con modifiche con la Legge 286/2006, al fine di arginare le cosiddette "frodi carosello", dai fini dell'immissione nel mercato nazionale di auto distingue tra acquisto intracomunitario e importazione.

In caso di acquisto intracomunitario ha introdotto l'obbligo di versamento dell'IVA con un particolare Mod. F24 riportante il numero di telaio del mezzo di trasporto prima dell'immatricolazione o voltura; in caso di importazione, invece, subordina l'immatricolazione alla presentazione ai competenti uffici della certificazione doganale che attesti l'assolvimento dell'IVA.

Il Mod. F24 (denominato Mod. F24 Iva immatricolazione auto UE) necessario per l'assolvimento dell'IVA in caso di acquisto intracomunitario e' stato istituito con il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 25.10.2007 mentre la Risoluzione n. 337/E del 21.11.2007 ha istituito i codici tributo per il versamento dell'IVA relativa.

La successiva Risoluzione 172/E del 24.04.2008 ha spiegato che gli acquisti di auto intracomunitarie soggette al regime del margine, non potendosi qualificare come operazioni intracomunitarie, non sono interessati dalle disposizioni del D.L. 262/2006.