L’articolo 10, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, ha previsto la riduzione del 3% dell’acconto Ires ed Irap, dovuto, per il periodo d’imposta 2008.
Al comma 2, è previsto poi, che ai contribuenti che alla data di entrata in vigore del suddetto decreto hanno già provveduto per intero al pagamento dell’acconto compete un credito di imposta in misura corrispondente alla riduzione prevista al comma 1, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Al fine di consentire la fruizione del suddetto credito d’imposta, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo:
“2120” denominato “IRES - utilizzo in compensazione del credito d’imposta – articolo 10, comma 2, d.l.185/2008”;
“3859” denominato “IRAP - utilizzo in compensazione del credito d’imposta – articolo 10, comma 2, d.l.185/2008”.