De Mattia & Palma Commercialisti - News
scade il 16 marzo 2011 il termine per il versamento dell’iva dovuta sulla base della dichiarazione iva annuale da presentare in forma autonoma o in unico 2011. soggetti obbligati sono obbligat....
dal 2011 l’istanza per il rimborso iva non si presenta piu' al concessionario con il modello vr ma solo in dichiarazone e per via telematica. con provvedimento del direttore dell’agenzia ....
a partire dal 1 luglio 2011 gli avvisi di accertamento relativi al periodo d'imposta 2007 e successivi non saranno piu' seguiti dalla cartella di pagamento ma saranno titoli immediatamente esecut....
a partire dal 1 gennaio 2011 non e' piu' possibile compensare con altri tributi in f24 eventuali crediti erariali (ad esempio per iva o per imposte sui redditi), quando lo stesso contri....
un provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate datato 30 dicembre 2010 stabilisce che per le attivita' di tutoraggio e accertamento su imprese e grandi contribuenti stranieri, ma ident....
il 29 dicembre 2010 con provvedimento protocollo 2010/188376 l’agenzia delle entrate ha dato attuazione al regime autorizzatorio introdotto dal dl 78/2010 per l’effettuazione delle operazi....
Spesometro - 02/01/2011
dopo il redditometro arriva lo spesometro, vale a dire il nuovo sistema di controllo dell’agenzia delle entrate contro l’evasione fiscale che setaccera’ tutti i pagamenti tra i sogge....
a partire dal 1 febbraio 2011 viene modificata la misura delle sanzioni ridotte previste in caso di utilizzo del ravvedimento operoso. in particolare: - per i versamenti omessi, care....
la legge di stabilita' 2011 ha stabilito che per le cessioni di immobili abitativi da parte di un'impresa di costruzioni (o ristrutturazioni) l’esenzione iva scatta dopo cinque anni da....
confermata anche per il 2011 l’agevolazione prevista per gli interventi diretti al risparmio energetico. con una novita': lo “sconto” in dichiarazione per i lavori effettuati nel 20....
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Rivalutazione civilistica immobili: riserva libera - 20/03/2009

Il D.L. 185/2008 (decreto anticrisi) offre la possibilita' alle imprese che non redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS) la possibilita' di rivalutare nel bilancio chiuso al 31.12.2008 gli immobili posseduti, diversi dalle aree fabbricabili e dai beni immobili merce, che risultano essere iscritti dal bilancio in corso al 31.12.2007.

Le imprese possono optare per una rivalutazione solo civilistica o attribuire ad essa anche valenza fiscale; in tale seconda ipotesi le imprese devono versare un'imposta sostitutiva del 3% (per i beni immobili ammortizzabili) e del 1,5% (per i beni immobili non ammortizzabili). L'imposta deve essere versata entro il termine di versamento delle imposte sui redditi a saldo per il periodo d'imposta 2008 (quindi entro il prossio 16 giugno) o puo' essere rateizzata in tre quote annuali di pari importo con la sola maggiorazione degli interessi al tasso legale.

La scelta circa la rivalutazione ai soli fini civilistici (per esempio per fare emergere il reale valore dei beni immobili iscritti in bilancio, incrementare il patrimonio netto contabile, copertura perdite in formazione, miglioramento degli indici di bilancio ai fini della valutazione del rating per Basilea 2, ecc....) o anche con il riconoscimento dei maggiori valori fiscali (possibilita' di dedurre gli ammortamenti sui maggiori valori a partire dall'esercizio 2013 e di far valere il maggior valore in caso di plusvalenza da cessione a partire dal 2014) non e' di poco conto perche' impatta non solo sulla valutazione del carico fiscale da sostenere oggi a fronte di vantaggi futuri (2013-2014) ma anche sull'effetto fiscale relativo alla Riserva in sospensione d'imposta che si dovra' andare ad iscrivere in bilancio quale contropartita della rivalutazione.

In tal senso e' intervenuta la Circolare n.11/E dell'Agenzia delle Entrate del 19.03.2009 la quale precisa che nel caso in cui la societa' intende effettuare la rivalutazione solo contabile (ai fini civilistici) la riserva che sara' iscritta in bilancio (diminuita delle imposte differite calcolata sui plusvalori fiscalmente non riconosciuti) si considerera' formata da utili soggetti a tassazione ordinaria in capo ai soci come se fosse un dividendo (in caso di societa' di capitali).

In altre parole la rivalutazione solo civilistica non genera l'iscrizione di una riserva in sospensione d'imposta bensi' di una riserva liberamente distribuibile ai soci (di societa' di capitali) con assoggettamento a tassazione secondo le regole ordinarie.

La circolare non tratta, invece, il caso della rivalutazione solo civilistica operata dalle societa' di persone. In tal caso si ritiene che la distribuzione della riserva non dovrebbe generare alcuna tassazione in capo ai soci.

La circolare, infine, chiarisce che se la rivalutazione e' compiuta da soggetti in contabilita' semplificata essa e' possibili solo con il versamento dell'imposta sostitutiva (quindi solo con valenza fiscale) non essendoci poi la possibilita' di monitorare nel Mod. Unico le variazioni di patrimonio netto.