Per i contribuenti che hanno subito ritenute d'acconto nel corso di un periodo d'imposta per lo scomputo delle ritenute stesse in dichiarazione dei redditi (nel caso di assenza della certificazione di cui all'art. 36-ter d.p.r. 600/1973) vale la fattura.
Se manca la certificazione il profesisonista o l'impresa che ha subito la ritenuta deve esibire la fattura e la relativa documentazione, proveniente da banche e altri intermediari finanziari, a conferma dell'importo netto effettivamente percepito, al netto della ritenuta d'acconto, come risulta dalla fattura.
Risoluzione n.68/E dell'Agenzia delle Entrate del 19 marzo 2009.