Assonime con la Circolare n. 12 del 20.03.2009 e' intervenuta per esprimere il proprio parere in merito alla relazione che si viene a creare tra il regime dell'Iva per cassa e le note di variazione ai sensi dell'art. 26 d.p.r. 633/1972.
Secondo Assonime non si puo' estendere al regime dell'Iva per cassa quanto formalizzato dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 75/E/2002 in materia di differimento dell'Iva ai sensi dell'art. 6, ultimo comma, d.p.r. 633/1972, ossia relativo ai rapporti con lo Stato o enti pubblici.
Nella richiamata Risoluzione l'Ufficio sostenne la non operativita' del termine di una anno per l'effettuazione delle note di variazione adducendo che il mancato pagamento della fattura comporta il non realizzarsi dell'esigibilita' dell'imposta.
Nel regime dell'Iva per cassa introdotto con il D.L. 185/2008 (decreto anticrisi) e' esplicitamente previsto che l'imposta diviene esigibile e, quindi, deve essere comunque versata decorso un anno dall'operazione; pertanto, decorso il suddetto termine non sara' piu' possibili emettere note di variazione a seguito di sopravvenuto accordo tra le parti.
Invece, al verificarsi di eventi che modificano l'entita' dell'operazione prima del decorso del termine di un anno, secondo Assonime occorre distinguere tra:
a) il cessionario o committente e' stato assoggettato a procedure concorsuali o esecutive;
b) la base imponibile si riduce per cause diverse .
Nel caso a) il termine di una anno non opera per espressa previsione del Legislatore.
Nel caso b), invece, mancando un espressa indicazione in merito da parte del Legislatore si deve ritenere che l'imposta indicata in fattura non sia piu' dovuta per il venir meno dell'operazione.