De Mattia & Palma Commercialisti - News
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dal 2011 l’istanza per il rimborso iva non si presenta piu' al concessionario con il modello vr ma solo in dichiarazone e per via telematica. con provvedimento del direttore dell’agenzia ....
a partire dal 1 luglio 2011 gli avvisi di accertamento relativi al periodo d'imposta 2007 e successivi non saranno piu' seguiti dalla cartella di pagamento ma saranno titoli immediatamente esecut....
a partire dal 1 gennaio 2011 non e' piu' possibile compensare con altri tributi in f24 eventuali crediti erariali (ad esempio per iva o per imposte sui redditi), quando lo stesso contri....
un provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate datato 30 dicembre 2010 stabilisce che per le attivita' di tutoraggio e accertamento su imprese e grandi contribuenti stranieri, ma ident....
il 29 dicembre 2010 con provvedimento protocollo 2010/188376 l’agenzia delle entrate ha dato attuazione al regime autorizzatorio introdotto dal dl 78/2010 per l’effettuazione delle operazi....
Spesometro - 02/01/2011
dopo il redditometro arriva lo spesometro, vale a dire il nuovo sistema di controllo dell’agenzia delle entrate contro l’evasione fiscale che setaccera’ tutti i pagamenti tra i sogge....
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Iva per cassa e note di variazione: indicazioni Assonime - 22/03/2009

Assonime con la Circolare n. 12 del 20.03.2009 e' intervenuta per esprimere il proprio parere in merito alla relazione che si viene a creare tra il regime dell'Iva per cassa e le note di variazione ai sensi dell'art. 26 d.p.r. 633/1972.

Secondo Assonime non si puo' estendere al regime dell'Iva per cassa quanto formalizzato dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 75/E/2002 in materia di differimento dell'Iva ai sensi dell'art. 6, ultimo comma, d.p.r. 633/1972, ossia relativo ai rapporti con lo Stato o enti pubblici.

Nella richiamata Risoluzione l'Ufficio sostenne la non operativita' del termine di una anno per l'effettuazione delle note di variazione adducendo che il mancato pagamento della fattura comporta il non realizzarsi dell'esigibilita' dell'imposta.

Nel regime dell'Iva per cassa introdotto con il D.L. 185/2008 (decreto anticrisi) e' esplicitamente previsto che l'imposta diviene esigibile e, quindi, deve essere comunque versata decorso un anno dall'operazione; pertanto, decorso il suddetto termine non sara' piu' possibili emettere note di variazione a seguito di sopravvenuto accordo tra le parti.

Invece, al verificarsi di eventi che modificano l'entita' dell'operazione prima del decorso del termine di un anno, secondo Assonime occorre distinguere tra:

a) il cessionario o committente e' stato assoggettato a procedure concorsuali o esecutive;

b) la base imponibile si riduce per cause diverse  .

Nel caso a) il termine di una anno non opera per espressa previsione del Legislatore.

Nel caso b), invece, mancando un espressa indicazione in merito da parte del Legislatore si deve ritenere che l'imposta indicata in fattura non sia piu' dovuta per il venir meno dell'operazione.