L'Associazione Italiana Dottori Commercialisti nell'analizzare il tema della deducibilita' delle spese telefoniche ha espresso con la Norma di comportamento 175 la seguente massima:
"I costi relativi ad apparecchiature terminali, utilizzate per servizi di comunicazione elettronica trasmessi attraverso qualsiasi modalità tecnologica, sono interamente deducibili dal reddito di impresa e di arte e professione, qualora tali apparecchiature o servizi di trasmissione non possano neanche potenzialmente – per le loro caratteristiche tecniche o vincolo di sistema – essere utilizzati per finalità diverse da quelle strettamente aziendali o professionali".
Lo Studio ritiene di condividere pienamente le indicazioni dell'AIDC.