De Mattia & Palma Commercialisti - News
scade il 16 marzo 2011 il termine per il versamento dell’iva dovuta sulla base della dichiarazione iva annuale da presentare in forma autonoma o in unico 2011. soggetti obbligati sono obbligat....
dal 2011 l’istanza per il rimborso iva non si presenta piu' al concessionario con il modello vr ma solo in dichiarazone e per via telematica. con provvedimento del direttore dell’agenzia ....
a partire dal 1 luglio 2011 gli avvisi di accertamento relativi al periodo d'imposta 2007 e successivi non saranno piu' seguiti dalla cartella di pagamento ma saranno titoli immediatamente esecut....
a partire dal 1 gennaio 2011 non e' piu' possibile compensare con altri tributi in f24 eventuali crediti erariali (ad esempio per iva o per imposte sui redditi), quando lo stesso contri....
un provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate datato 30 dicembre 2010 stabilisce che per le attivita' di tutoraggio e accertamento su imprese e grandi contribuenti stranieri, ma ident....
il 29 dicembre 2010 con provvedimento protocollo 2010/188376 l’agenzia delle entrate ha dato attuazione al regime autorizzatorio introdotto dal dl 78/2010 per l’effettuazione delle operazi....
Spesometro - 02/01/2011
dopo il redditometro arriva lo spesometro, vale a dire il nuovo sistema di controllo dell’agenzia delle entrate contro l’evasione fiscale che setaccera’ tutti i pagamenti tra i sogge....
a partire dal 1 febbraio 2011 viene modificata la misura delle sanzioni ridotte previste in caso di utilizzo del ravvedimento operoso. in particolare: - per i versamenti omessi, care....
la legge di stabilita' 2011 ha stabilito che per le cessioni di immobili abitativi da parte di un'impresa di costruzioni (o ristrutturazioni) l’esenzione iva scatta dopo cinque anni da....
confermata anche per il 2011 l’agevolazione prevista per gli interventi diretti al risparmio energetico. con una novita': lo “sconto” in dichiarazione per i lavori effettuati nel 20....
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Approvata la nuova Convenzione tra Italia e Stati Uniti contro le doppie imposizioni - 22/03/2009

L'Italia ha completato la procedura di ratifica della convenzione con gli Stati Uniti contro le doppie imposizioni e per prevenire le frodi o le evasioni fiscali approvando la Legge n.20 del 3 marzo 2009 pubblicata sulla «Gazzetta Ufficiale» del 18 marzo 2009.

La Convenzione, che era stata siglata il 25 agosto 1999, sostituisce la precedente firmata a Roma il 17 aprile 1984 (e ratificata con legge 11 dicembre 1985, n. 763) che, peraltro, continuerà a trovare applicazione fino a quando non sarà attuato lo scambio dei documenti di ratifica, ai sensi dell'articolo 28 della Convenzione stessa. Inoltre, nel testo approvato è prevista una clausola di salvaguardia (articolo 28) che prevede l'applicazione delle previgenti disposizioni qualora più favorevoli.

Le principali novità sono:


1) la concessione di un credito d'imposta estero (foreign tax credit) parziale per l'Irap corrisposta dalle società statunitensi che operano in Italia. Viene eliminato in tal modo l'effetto distorsivo dell'indeducibilità degli interessi passivi e del costo del lavoro dalla base imponibile Irap (articolo 2);

2) e' stata espressamente riconosciuta la natura trasparente delle società di persone americane sul reddito realizzato in Italia (articolo 3);

3) e' stato ampliato, ricomprendendo anche i beni, il novero delle operazioni che non danno luogo in via presuntiva all'attribuzione di utili a una stabile organizzazione registrata o di fatto (PE) (articolo 7);

4) e' assicurata la tassazione nello Stato della fonte, dei redditi attribuiti alla stabile organizzazione o base fissa, anche se i pagamenti degli stessi sono stati differiti fino a dopo la cessazione della stessa PE o base fissa (articolo 7);

5) in caso di rettifiche dell'utile da parte di uno dei due Stati contraenti in base al principio del valore normale (arm's length), dovranno essere tenuti in considerazione anche gli effetti delle altre norme previste dalla Convenzione (articolo 9);

6) per i dividendi, è prevista una riduzione dell'aliquota di tassazione in uscita dal 10% al 5% in relazione alle partecipazioni comprese tra il 25% e il 50%, un incremento dal 10% al 15% per le partecipazioni comprese tra il 10% e il 25 per cento. Per tutti gli altri casi l'aliquota è rimasta invariata (articolo 10);

7) per quanto riguarda gli interessi, una prima modifica ha interessato la riduzione dell'aliquota massima dal 15% al 10% e l'introduzione di talune fattispecie per le quali gli interessi possono essere soggetti ad imposizione unicamente nello Stato di residenza del beneficiario, senza applicazione delle ritenute nello Stato della fonte (articolo 11);

8) per le royalties sono state introdotte due sole aliquote d'imposizione (precedentemente erano 3), quella al 5% sui canoni relativi all'uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche e su quelli relativi ai software e quella dell'8% per i restanti casi (articolo 12);

9) con la nuova Convenzione, i compensi per le prestazioni professionali saranno imponibili nello Stato della fonte soltanto se la persona li' dispone abitualmente di una base fissa per l'esercizio della sua attività (articolo 14);

10) e' stata innalzata a 20mila $ la soglia di imponibilità dei redditi che un artista o sportivo residente di uno Stato ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell'altro Stato contraente (articolo 17).