De Mattia & Palma Commercialisti - News
scade il 16 marzo 2011 il termine per il versamento dell’iva dovuta sulla base della dichiarazione iva annuale da presentare in forma autonoma o in unico 2011. soggetti obbligati sono obbligat....
dal 2011 l’istanza per il rimborso iva non si presenta piu' al concessionario con il modello vr ma solo in dichiarazone e per via telematica. con provvedimento del direttore dell’agenzia ....
a partire dal 1 luglio 2011 gli avvisi di accertamento relativi al periodo d'imposta 2007 e successivi non saranno piu' seguiti dalla cartella di pagamento ma saranno titoli immediatamente esecut....
a partire dal 1 gennaio 2011 non e' piu' possibile compensare con altri tributi in f24 eventuali crediti erariali (ad esempio per iva o per imposte sui redditi), quando lo stesso contri....
un provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate datato 30 dicembre 2010 stabilisce che per le attivita' di tutoraggio e accertamento su imprese e grandi contribuenti stranieri, ma ident....
il 29 dicembre 2010 con provvedimento protocollo 2010/188376 l’agenzia delle entrate ha dato attuazione al regime autorizzatorio introdotto dal dl 78/2010 per l’effettuazione delle operazi....
Spesometro - 02/01/2011
dopo il redditometro arriva lo spesometro, vale a dire il nuovo sistema di controllo dell’agenzia delle entrate contro l’evasione fiscale che setaccera’ tutti i pagamenti tra i sogge....
a partire dal 1 febbraio 2011 viene modificata la misura delle sanzioni ridotte previste in caso di utilizzo del ravvedimento operoso. in particolare: - per i versamenti omessi, care....
la legge di stabilita' 2011 ha stabilito che per le cessioni di immobili abitativi da parte di un'impresa di costruzioni (o ristrutturazioni) l’esenzione iva scatta dopo cinque anni da....
confermata anche per il 2011 l’agevolazione prevista per gli interventi diretti al risparmio energetico. con una novita': lo “sconto” in dichiarazione per i lavori effettuati nel 20....
De Mattia & Palma Commercialisti - News
Studio De Mattia
Via Misericordia 21 - 83029 - Solofra (AV)
Corso Europa 17|F - 83100 - Avellino
Tel. + 39 0825 1918295
Fax +39 089 8424464
Email : segreteria@studiodemattia.com
home > News > In vigore l'IVA per cassa
In vigore l'IVA per cassa - 28/04/2009

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri 27 aprile il decreto del Ministero dell'Economia che regola il regime dell'IVA per cassa, (ossia l'IVA viene viene versata con l'F24 solo dopo che il cliente ha pagato la fattura).

1) il regime si applica ai contribuenti che esercitano attività di impresa arte o professione che nell'anno precedente hanno realizzato un volume d'affari pari o inferiore a 200mila euro;

2) in caso di superamento del limite di 200mila euro, per tutte le fatture emesse anteriormente per le quali si è fatto riferimento alla norma agevolativa, vale il principio di cassa mentre per le fatture emesse successivamente al superamento della soglia di 200mila euro si applica il regime d'esigibilità normale (liquidazione mensile o trimestrale);

3) i contribuenti che intendono avvalersi del regime dovranno indicarlo in fattura scrivendo in fattura (operazione ad esigibilità differita ai sensi dell'art. 7 D.L. n. 185 del 28 novembre 2008 convertito dalla Legge n.2 del 28 gennaio 2009);

4) in ogni caso l'IVA deve essere pagata decorso un anno dall'operazione (fa fede la data della fattura), tranne il caso in cui il cliente venga assoggettato a fallimento, procedure concorsuali o esecutive;

 

5) in caso di incasso parziale sarà dovuta l'IVA proporzionata all'ammontare dell'incasso della fattura.

La caratteristica dell'IVA per cassa è che l'IVA sulle fatture di vendita si deve versare solo dopo che la fattura è stata incassata mentre l'IVA sulle fatture di acquisto può essere "scaricata" solo dopo che la fattura è stata pagata.

A titolo esemplificativo se la fattura viene emessa in data 30.04.2009 e viene incassata entro il 30.06.2009 è irrilevante optare per l'IVA di cassa in quanto l'operazione rientra comunque nel trimestre aprile-maggio-giugno; viceversa se la fattura viene emessa in data 30.04.2009 e viene incassata dopo il 30.06.2009 conviene optare per l'IVA di cassa in modo da posticipare il versamento dell'IVA.