E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri 27 aprile il decreto del Ministero dell'Economia che regola il regime dell'IVA per cassa, (ossia l'IVA viene viene versata con l'F24 solo dopo che il cliente ha pagato la fattura).
1) il regime si applica ai contribuenti che esercitano attività di impresa arte o professione che nell'anno precedente hanno realizzato un volume d'affari pari o inferiore a 200mila euro;
2) in caso di superamento del limite di 200mila euro, per tutte le fatture emesse anteriormente per le quali si è fatto riferimento alla norma agevolativa, vale il principio di cassa mentre per le fatture emesse successivamente al superamento della soglia di 200mila euro si applica il regime d'esigibilità normale (liquidazione mensile o trimestrale);
3) i contribuenti che intendono avvalersi del regime dovranno indicarlo in fattura scrivendo in fattura (operazione ad esigibilità differita ai sensi dell'art. 7 D.L. n. 185 del 28 novembre 2008 convertito dalla Legge n.2 del 28 gennaio 2009);
4) in ogni caso l'IVA deve essere pagata decorso un anno dall'operazione (fa fede la data della fattura), tranne il caso in cui il cliente venga assoggettato a fallimento, procedure concorsuali o esecutive;
5) in caso di incasso parziale sarà dovuta l'IVA proporzionata all'ammontare dell'incasso della fattura.
La caratteristica dell'IVA per cassa è che l'IVA sulle fatture di vendita si deve versare solo dopo che la fattura è stata incassata mentre l'IVA sulle fatture di acquisto può essere "scaricata" solo dopo che la fattura è stata pagata.
A titolo esemplificativo se la fattura viene emessa in data 30.04.2009 e viene incassata entro il 30.06.2009 è irrilevante optare per l'IVA di cassa in quanto l'operazione rientra comunque nel trimestre aprile-maggio-giugno; viceversa se la fattura viene emessa in data 30.04.2009 e viene incassata dopo il 30.06.2009 conviene optare per l'IVA di cassa in modo da posticipare il versamento dell'IVA.