A decorrere dal 21.02.1997 (data di entrata in vigore del d.p.r. 695/1996) le imprese indistriali, commerciali e di servizi (relativamente a beni aventi consistenza fisica), in contabilita' ordinaria, sono obbligate a tenere la contabilita' di magazzino, a prescindere dalla forma giuridica (ditta individuale o forma societaria).
In particolare, l'obbligo scatta a partire dal secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui per la seconda volta l'impresa ha superato i due seguenti limiti:
1) 5.164.568,99 € di ricavi
2) 1.032.913,80 € di rimanenze.
Affinche' sussista e permanga l'obbligo di tenuta della contabilita' di magazzino i due limiti devono essere superati congiuntamente.
Le scritture ausiliarie di magazzino possono essere tenute in forma libera in quanto la norma individua l'obbligo ma non detta alcuna formalita' specifica affinche' l'impresa lo osservi.
Le scritture ausiliarie di magazzino devono essere rilevate secondo una ordinata contabilita', in forma sistematica e le registrazioni devono essere effettuate e/o aggiornate almeno entro 60 giorni.
Sono esonerate dall'obbligo:
le imprese che devono tenere i registri di carico e scarico sempre che tali registri contengano anche le informazioni richieste per le scritture ausiliarie di magazzino
Viceversa l'obbligo cessa dal primo periodo d'imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutiva l'impresa non ha superato entrambi i due suddetti limiti.
L'omessa tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino da parte di un'impresa che la legge individua come soggetto obbligato legittima l'Amministrazione Finanziaria a procedere con un accertamento induttivo.