De Mattia & Palma Commercialisti - News
il decreto legge 262/2006 (articolo 2, comma 13) ha inserito l'articolo 28-ter all'interno del dpr 602/73; con tale modifica  e' ora possibile compensare i crediti tributari con i ....
sono stati prorogati i termini per la presentazione della domanda relativi al bando per il "regime di aiuti de minimis i.c.t.", approvato unitamente alla relativa modulistica il 7 april....
l'agenzia delle entrate ha reso disponibile la prima versione del software per inoltrare l'istanza di rimborso irap. il software rimborso da irap consente la compilazione e la trasmissione telemati....
la comunicazione comunitaria n. 2009/c16/01 ha previsto nell'ambito della normativa già in vigore sugli aiuti di stato, la possibilità di concedere, in via temporanea e fino al 31 dicemb....
per supportare le aziende e aiutarle a mettersi in regola con le nuove modalità di consegna del bilancio societario redatto in xbrl al registro delle imprese, uniocamere ha rilasciato il manu....
al fine di individuare il meccansimo sanzionatorio legato all'applicazione del reverse charge in edilizia bisogna distinguere due casi: emissione di fattura con iva anziche' con "reverse ch....
l'art. 1, comma 44, legge n.296 del 27 dicembre 2006 (legge finanziaria 2007) ha introdotto nell'ordinamento tributario il meccanismo dell'inversione contabile (reverse charge) alle "prestazioni ....
l'art. 1, comma 144, l. 244/2007 (legge finanziaria 2008) ha introdotto la possibilita' per i contribuenti di estinguere i debiti verso il fisco a seguito di avvisi bonari mediante rateizzaz....
le sanzioni per indebito utilizzo di crediti sono amministrative e penali. sanzioni amministrative l'art. 27, comma 18, del decreto legge 185/2008 convertito con modifiche dalla legge....
l'art. 30, comma 4, ultimo periodo, della legge n.724 del 23.12.1997 modificato dal d.l. 223/2006 convertito con ulteriori modifiche dalla legge n.248 del 4 agosto 2006, stabilisce che a partire dal 0....
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Credito IVA compensato in eccesso - 10/12/2008

L’errato utilizzo in compensazione di un credito IVA esistente oltre il limite di 516.456,90 euro può essere regolarizzato versando una somma pari all’eccedenza IVA utilizzata, maggiorata degli interessi, e le sanzioni (30% del credito eccedente) in misura ridotta.
Il credito IVA così ripristinato può essere utilizzato in compensazione, nei limiti previsti, con eventuali debiti tributari e contributi futuri.
Nella fattispecie, la società contribuente ha effettuato compensazioni orizzontali del credito IVA 2006 con importi a debito per ritenute IRPEF e contributi INPS, eccedendo il limite massimo ammissibile fissato dalla legge n. 388/2000.
Non è peraltro idonea a sanare la violazione la circostanza che la società abbia versato i contributi INPS e le ritenute fiscali con ravvedimento operoso oggetto dell’erronea compensazione: infatti, il sistema informatico che gestisce i versamenti e le compensazioni ha proceduto automaticamente all’accreditamento degli importi nella contabilità dell’ente beneficiario, contro addebito all’ente depositario del credito, ancorché il contribuente abbia impropriamente usato in compensazione crediti IVA in misura eccedente.
Pertanto, la successiva ripetizione del versamento degli importi a titolo di contributi previdenziali e di ritenute IRPEF ha:
• da un lato, generato l’emersione in capo all’INPS e all’Erario di una duplicazione del versamento di detti importi (in relazione alla quale resta ferma la possibilità di chiedere il rimborso);
• dall’altro, non ha comunque consentito la regolarizzazione, ai fini tributari, dell’eccessivo utilizzo del credito IVA.