De Mattia & Palma Commercialisti - News
il decreto anticrisi 185/2008 all'art. 15 prevede una nuova possibilità di rivalutazione dei beni immobili iscritti nel bilancio dell`esercizio in corso al 31 dicembre 2007 e a condizione che n....
i contribuenti che hanno versato per intero gli acconti ires e irap per l'anno 2008 possono portare in compensazione il credito d’imposta derivante dalla riduzione di 3 punti percentuali de....
i contribuenti che si collocano all’interno del cosiddetto “intervallo di confidenza”, ossia tra il ricavo puntuale previsto dallo studio di settore e il ricavo minimo ammissibile, p....
il 2009 si apre con un nuovo impegno per i datori di lavoro sostituti d'imposta che dovranno erogare per conto dell'amministrazione finanziaria il «bonus» famiglia ai lavoratori dipendenti....
via ai bandi destinati alla formazione continua e finanziati grazie alla legge 236 del 1993. fino al 15 maggio, tempo limite per presentare le domande, sono a disposizione di imprese e enti di formazi....
a partire dal 1° gennaio viene elevata dal 40% al 49,72% la quota imponibile delle plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni o quote "qualificate" possedute da privati non....
IVA per cassa - 29/12/2008
l’iva “per cassa” è stata introdotta dal decreto legge anti-crisi 185/2008; la data fissata dal governo per l’entrata in vigore del sitema è il 1° gennai....
Stampa registri - 28/12/2008
termine per la stampa dei registri l’articolo 1, comma 161, della legge finanziaria 2008, ha modificato il termine entro il quale devono essere stampati i registri fiscali tenuti con sistemi me....
la commissione europea ha elevato da 200.000 euro a 500.000 euro l'ammontare massimo di contributi a fondo perduto che ogni impresa italiana ed europea può ricevere in un triennio, il noto &quo....
Acconto IVA 2008 - 19/12/2008
entro lunedi 29.12.2008 i titolari di partita iva in essere nel 2007 e che risultano ancora attivi nel 2008 dovranno versare l’acconto iva per il  2008. la determinazione dell’....
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Credito IVA compensato in eccesso - 10/12/2008

L’errato utilizzo in compensazione di un credito IVA esistente oltre il limite di 516.456,90 euro può essere regolarizzato versando una somma pari all’eccedenza IVA utilizzata, maggiorata degli interessi, e le sanzioni (30% del credito eccedente) in misura ridotta.
Il credito IVA così ripristinato può essere utilizzato in compensazione, nei limiti previsti, con eventuali debiti tributari e contributi futuri.
Nella fattispecie, la società contribuente ha effettuato compensazioni orizzontali del credito IVA 2006 con importi a debito per ritenute IRPEF e contributi INPS, eccedendo il limite massimo ammissibile fissato dalla legge n. 388/2000.
Non è peraltro idonea a sanare la violazione la circostanza che la società abbia versato i contributi INPS e le ritenute fiscali con ravvedimento operoso oggetto dell’erronea compensazione: infatti, il sistema informatico che gestisce i versamenti e le compensazioni ha proceduto automaticamente all’accreditamento degli importi nella contabilità dell’ente beneficiario, contro addebito all’ente depositario del credito, ancorché il contribuente abbia impropriamente usato in compensazione crediti IVA in misura eccedente.
Pertanto, la successiva ripetizione del versamento degli importi a titolo di contributi previdenziali e di ritenute IRPEF ha:
• da un lato, generato l’emersione in capo all’INPS e all’Erario di una duplicazione del versamento di detti importi (in relazione alla quale resta ferma la possibilità di chiedere il rimborso);
• dall’altro, non ha comunque consentito la regolarizzazione, ai fini tributari, dell’eccessivo utilizzo del credito IVA.